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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.12.2010 60.2010.398

15. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·473 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.398  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17.11./6.12.2010 presentata dal

IS 1  

  tendente ad ottenere informazioni sulla situazione personale di una persona in ambito penale;  

premesso che la richiesta datata 17.11.2010 è pervenuta al Ministero pubblico il 25.11.2010, che con scritto 3/6.12.2010 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, rimettendosi al suo giudizio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 6.8.2007 l’ora procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità, grave infrazione alle norme della circolazione e guida in stato di inattitudine, e meglio come descritto nel decreto di accusa DA __________.

                                         Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 10.9.2007.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Camera – il IS 1 istante, richiamando gli art. 20 LMSI e art. 17 cpv. 2 OCSP, chiede di ricevere informazioni sullo stato attuale delle inchieste penale pendenti o concluse a carico di PI 1.

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. PI 1, dal canto suo, ha dato il suo consenso il 10.11.2010 per eseguire dei controlli sulla sua situazione personale (doc. 1.D annesso allo scritto 3/6.12.2010 del Ministero pubblico).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel caso in esame – ritenuti le norme richiamate nell’istanza e l’accordo della persona interessata – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore del IS 1 istante.

                                         Di conseguenza copia del decreto di accusa 6.8.2007 (DA __________) viene trasmessa al Dipartimento istante unitamente alla presente decisione.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

                                         Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LMSI, l’OCSP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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