Incarto n. 60.2010.391
Lugano 16 febbraio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 25/29.11.2010 presentato da
RI 1 c/o PCT La Stampa, Lugano,
contro
la decisione 17.11.2010 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), che ha respinto la richiesta tendente ad ottenere il suo collocamento in sezione aperta (inc. SEPEM __________);
richiamate le osservazioni 10/13.12.2010 della Divisione della giustizia che concludono per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il ricorrente, cittadino rumeno, in data 14.9.2007 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Mendrisio in Lugano alla pena detentiva di sette anni e tre mesi (dedotto il carcere preventivo e quello estradizionale sofferti), siccome ritenuto colpevole di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla LF sulle armi e ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Oltre a ciò egli è stato condannato a risarcire (in solido con i due correi) una somma di oltre CHF 90'000.-- alla parte civile, vittima di un furto da lui commesso in banda (inc. TPC __________).
La Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 14.12.2007, ha integralmente confermato il giudizio di prima istanza (inc. CCRP __________) e il Tribunale federale in data 14.10.2008 ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il successivo ricorso presentato da RI 1 (inc. TF 6B_90/2008).
b. Arrestato a __________ il 5.8.2006, estradato in Ticino l'8.2.2007 ed avendo iniziato l'espiazione di pena il 14.9.2007, il qui ricorrente ha raggiunto la metà pena il 21.3.2010 e i 7/12 in data 5.10.2010; i 2/3 dell'esecuzione della pena, per la liberazione condizionale, ricorreranno il 5.6.2011 mentre che l'espiazione della pena terminerà il 4.11.2013 (cfr. ordine di esecuzione, doc. 6, annesso alle osservazioni 10.12.2010 della Divisione della giustizia).
c. Con istanza del 29.9.2010 RI 1, per il tramite dell'Ufficio di patronato, ha chiesto alla SEPEM di poter beneficiare del regime progressivo con il collocamento in sezione aperta.
d. Delle diverse entità interpellate l'Ufficio di patronato in data 29.9.2010 e la Direzione del PCT il 1°.10.2010 hanno preavvisato favorevolmente il trasferimento alla sezione aperta postulata da RI 1, ritenuto genericamente (l'Ufficio di patronato) risp. succintamente (la Direzione del PCT) il buon lavoro da questi prestato in carcere (che gli ha permesso di passare al lavoro in zona agricola dal 13.9.2010), la di lui consapevolezza dei reati commessi e lo stretto legame con i familiari residenti nella vicina penisola (cfr. rapporto 29.9.2010 dell'Ufficio di patronato, doc. 9, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della Divisione della giustizia). Il Servizio medico del PCT per parte sua ha attestato l'assenza di un impedimento medico (cfr. fax del 1°.10.2010, doc. 10, annesso alle osservazioni 10.12.2010 della Divisione della giustizia).
La Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, dopo aver sentito il ricorrente e dopo aver attentamente valutato la fattispecie, con scritto del 9.11.2010 ha per contro formulato preavviso negativo, in considerazione del concreto, elevato rischio di recidiva così come del pericolo di fuga. Ciò in buona sostanza sulla base della gravità dei reati commessi dal ricorrente (derivanti da una situazione personale di grave sbandamento), dell'assenza di legami con il nostro territorio, del buon adattamento alle condizioni carcerarie senza però aver sfruttato questo periodo per acquisire una qualche competenza professionale, dell'assenza di una prospettiva di inserimento socio-professionale, in specie in Italia dove risiedono i suoi familiari.
e. Con decisione 17.11.2010 la SEPEM, dopo aver ricapitolato la condanna pronunciata a carico di RI 1 e pur riconoscendo il comportamento nella norma da lui tenuto in espiazione di pena, ha constatato l'estrema gravità dei reati commessi da quest'ultimo, la mancanza di prospettive di inserimento socio-professionale, l'assenza di legami con il nostro territorio oltre ad essere stato oggetto di un divieto d'entrata in Svizzera per tempo indeterminato, ed infine la mancata acquisizione - durante il periodo di oltre tre anni trascorso in carcere - di un'eventuale nuova competenza professionale suscettibile di aprirgli nuove opportunità in patria. Per questi motivi, ritenuto in concreto il pericolo di fuga, la SEPEM ha respinto la richiesta di collocamento in sezione aperta.
f. Contro tale decisione insorge il qui ricorrente con tempestivo gravame, postulando l'accoglimento della sua richiesta, in considerazione della sua presa di coscienza della gravità dei reati per i quali egli è stato condannato e il suo rincrescimento per la sofferenza inferta alle vittime e ai suoi familiari. Sostiene altresì di aver utilizzato con profitto il tempo trascorso in carcere seguendo alcuni corsi dei quali produce i relativi attestati di frequenza (Cura degli spazi comuni/condividi un pranzo, Informatica-Office avanzato, ABC in economia domestica); infine esclude una sua intenzione di fuga, in quanto "voglio poter riscrivere il libro della mia vita, e questo dovrà avere un lieto fine, non quello da fuggiasco latitante". Egli non ha per contro palesato i motivi alla base della postulata richiesta di collocamento in sezione aperta.
g. Nelle proprie tempestive osservazioni la Divisione della giustizia ha chiesto il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata, ponendo in rilievo in buona sostanza che al postulato trasferimento in sezione aperta ostano la situazione di RI 1 dal profilo del diritto degli stranieri (egli non ha alcun legame con il nostro territorio, non ha mai beneficiato e nemmeno potrà beneficiare di un permesso di dimora, visto altresì il divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata, e pure in Italia, sino al momento del suo arresto, ha vissuto nella clandestinità) e il pericolo di fuga (così come accertato dalla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi).
in diritto
1. 1.1.
Con l'entrata in vigore al 1°.1.2011 del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre leggi cantonali, occorre esaminare preliminarmente la competenza di questa Corte a decidere il presente ricorso.
1.2.
L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il 1°.1.2011 è entrata in vigore la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010, che al punto XV. ha adottato la nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM), poi completata dalla modifica del 18.10.2010 (pure entrata in vigore il 1°.1.2011). La nuova LEPM conferisce, tra l'altro, al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM). Contro tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Già in base al diritto previgente, l'autorità di ricorso contro le decisioni di prima istanza in ambito di esecuzione pene e misure era la Camera dei ricorsi penali. Infatti l'art. 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006 (RS 4.2.1.1.), in vigore dal 9.3.2007 al 31.12.2010, prevedeva che: "Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di procedura penale".
In questo senso le nuove normative nulla hanno mutato alla situazione previgente, se non il naturale passaggio dalla Camera dei ricorsi penali alla Corte dei reclami penali, oltre che il trasferimento delle residue (dopo il precedente adeguamento della legislazione cantonale conseguente alla revisione del Codice penale svizzero entrata in vigore il 1°.1.2007) competenze decisionali della SEPEM al giudice dell'applicazione della pena, in Ticino funzione attribuita al giudice dei provvedimenti coercitivi.
1.3.
Il punto XXVII. (Diritto transitorio) cpv. 3 della sopraccitata Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale del 20.4.2010 prevede che "I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Camera dei ricorsi penali, sono trattati dalla Corte dei reclami penali".
Da tutto ciò discende la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul ricorso presentato da RI 1 (conformemente alle disposizioni della vecchia LEPM, rimasta in vigore sino al 31.12.2010).
2. 2.1.
Giusta l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale". L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che "il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati".
Interpretata e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1793; BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 2a. ed., art. 76 CP n. 8).
A livello cantonale l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (RS 4.2.1.1.1. - in vigore dal 9.3.2007 e rimasto invariato dopo l'entrata in vigore del CPP) al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.
Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
2.2.
Con quale intensità devono sussistere le situazioni di pericolo di fuga o di rischio che il detenuto commetta nuovi reati ex art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio CF del 21.9.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1793).
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).
La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
3. Nel caso concreto l'Ufficio federale della migrazione a Berna ha emanato in data 12.3.2007 a carico di RI 1 un divieto d'entrata di durata illimitata in ragione dei gravi e ripetuti reati da lui commessi sul nostro territorio e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici (cfr. decisione 12.3.2007 dell'UFM, doc. 7, annesso alle osservazioni 10.12.2010 della Divisione della giustizia). Mai il ricorrente ha risieduto legalmente in Svizzera. Egli, appena ventenne, è illegalmente penetrato su suolo elvetico unicamente per compiere le sue scorribande criminose, perpetrando diversi furti nonché due rapine ai danni di due anziane signore (sole in casa) terrorizzandole con armi da fuoco cariche. Già da minorenne egli era illegalmente entrato sul nostro territorio per compiere, in due occasioni, furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d'uso ed entrata illegale, per cui gli era valsa da parte del Magistrato dei minorenni nel 2002 una condanna a quindici giorni di carcerazione da espiare e il rimpatrio in Romania.
In Italia il ricorrente, fino all'atto del suo arresto, ha vissuto nella clandestinità. Originario di un villaggio a nord-est della Romania, terzo di quattro figli, la madre dedita all'attività contadina, il padre spesso assente in quanto emigrato in vari paesi d'Europa per guadagnare qualcosa con cui sfamare la propria famiglia, dopo aver assolto le scuole dell'obbligo e a un anno prima di terminare una formazione professionale, RI 1, all'età di 16 anni (nel 2000/2001), ha raggiunto il padre, in quel momento residente a __________. Lì, sprovvisto di un qualsiasi permesso di soggiorno, egli ha svolto soltanto saltuari lavori al nero quale muratore e imbianchino, dai quali ha conseguito sporadici ed esigui guadagni. Per procurarsi i mezzi per sostentarsi egli ha quindi imboccato la via criminosa venendo in Svizzera a compiere i primi furti. A tenerlo lontano dall'agire illecito a nulla è valsa la sua prima condanna da minorenne nel 2002 (di cui già si è detto più sopra) e nemmeno un successivo rimpatrio nel 2006 da parte delle autorità italiane, che, in occasione di un controllo di polizia, lo avevano trovato a risiedere clandestinamente nel loro paese. Tornato illegalmente a __________, già dopo pochi mesi, e unitosi in banda a suoi compagni d'infanzia RI 1 ha subito ripreso l'attività delittuosa perpetrando le razzie oggetto della condanna della Corte delle assise criminali di cui sta tuttora espiando la pena (cfr. sentenza 14.9.2007 della Corte delle assise criminali, p. 28-29, doc. 2, e Piano d'esecuzione della sanzione penale 5.5.2009, doc. 8, annessi alle osservazioni 10.12.2010 della Divisione della giustizia).
Il ricorrente non vanta alcun legame con il nostro territorio, che come visto più sopra, ha utilizzato soltanto per compiervi atti criminosi. I suoi più stretti familiari risiedono a __________ (quantomeno la madre e i fratelli; il padre, attualmente pensionato - stante il rapporto dell'Ufficio di patronato - avrebbe fatto rientro in Romania nell'abitazione di famiglia di loro proprietà), e con gli stessi - come più volte sottolineato nel rapporto dell'Ufficio di patronato - il ricorrente vanterebbe un legame forte e solido, mantenuto anche durante il periodo di carcerazione con visite da parte loro regolari, mensili (cfr. rapporto 29.9.2010 dell'Ufficio di patronato, doc. 9, annesso alle osservazioni 10.12.2010 della Divisione della giustizia).
RI 1 fa valere in questa sede il suo buon impegno nel lavoro e in altre attività da lui svolte in espiazione di pena come pure la sua volontà di emendamento e di non ricadere più nell'agire illecito.
Anche se tali propositi sono senz'altro benvenuti ed encomiabili, i suoi sforzi non lo hanno portato a mutare la sua situazione personale, in particolare a concludere una formazione professionale o quantomeno a migliorare le sue competenze professionali in modo tale da aprire nuove opportunità lavorative.
Con una pesante condanna sulle spalle (che comporta per lui pure oneri finanziari circa il risarcimento di una parte civile e il pagamento delle tasse di giustizia e delle spese giudiziarie per oltre CHF 15'000.--), privo di una concreta possibilità di inserimento sociale e professionale in Svizzera, paese con il quale egli non vanta alcun vincolo personale e familiare, nonché fortemente legato ai familiari residenti in Italia, il rischio che egli si dia alla latitanza, per sottrarsi all'espiazione del resto della pena e quindi al rimpatrio legale è, nel caso in esame, concreto e altamente probabile.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, stante il concreto pericolo di fuga, sufficiente da solo a giustificare il mantenimento del ricorrente in un penitenziario chiuso a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP, il collocamento di RI 1 in sezione aperta non appare giustificato e la decisione impugnata merita di essere integralmente tutelata.
Si rileva abbondanzialmente che l'attuale attività lavorativa del ricorrente in zona agricola, seppure da questi svolta nella sezione chiusa del penitenziario, appare sufficiente e la più consona ad inserirlo, dopo il rimpatrio legale, nel mondo del lavoro nel suo paese d'origine (dove egli stesso dichiara di voler far ritorno) e a permettergli di ricavare i mezzi con cui sostentarsi, stante che nel suo villaggio natìo i suoi familiari possiedono una casa abitativa e un campo di 5000 mq da coltivare. Inversamente qualora il ricorrente, resosi latitante in caso di trasferimento in sezione aperta, intendesse ricongiungersi ai suoi familiari in Italia, egli verrebbe (per quanto noto a questa Corte) a trovarsi nuovamente in una situazione di irregolarità dal profilo della polizia degli stranieri, che unito al bisogno di procurarsi i mezzi per sopravvivere lo porterebbe molto verosimilmente a ricadere nella commissione di nuovi reati, posto che egli non potrebbe (come avvenuto in passato malgrado la vicinanza del padre e dei fratelli) che contare su introiti troppo esigui e irregolari provenienti da saltuari lavori al nero.
4. Il gravame viene pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 75a, 76 CP, 12 LEPM, 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010 ed ogni altra norma applicabile, richiamato per la tassa di giustizia l'art. 25 LTG,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di, c/o PCT La Stampa, Lugano.
3. Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria