Incarto n. 60.2010.358
Lugano 25 novembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.10. 2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale aperto, tra l’altro, anche a carico di un notaio;
richiamate le osservazioni 29.10.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
preso atto che il notaio PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico del notaio PI 2: nel primo ha promosso l’accusa nei suoi confronti per falsità in atti formati da pubblici ufficiali e funzionari (inc. MP __________, oggetto della segnalazione del 24.9.2010), nel secondo per appropriazione indebita (inc. MP __________, oggetto della segnalazione del 18.10.2010). Il procuratore pubblico ha notificato entrambi i procedimenti al IS 1 qui istante.
2.Con la presente richiesta il IS 1 istante fa riferimento alle due promozioni dell’accusa e chiede di poter avere accesso ai relativi atti del procedimento. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l’accoglimento della richiesta, mentre il notaio interessato, interpellato, non ha preso posizione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso appare pacifico il nesso tra i fatti a fondamento dei surriferiti procedimenti penali ed il procedimento disciplinare del IS 1 istante. È quindi dato, di principio, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Il fatto che il procedimento non sia ancora concluso non osta, di principio, all’accoglimento della richiesta, ritenuto che il IS 1 istante è in grado di valutare lo stadio a cui si trova la procedura e le sue implicazioni giuridiche.
5.L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante del IS 1 istante potranno visionare gli atti dei procedimenti penali presso il Ministero pubblico.
6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria