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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.11.2010 60.2010.331

29. November 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·364 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.331  

Lugano 29 novembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.10.2010 presentata dall’

IS 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti di un procedimento penale;  

richiamate le osservazioni 11/13.10.2010 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

ritenuto che PI 2, interpellata, non ha preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di PI 2 per titolo di maltrattamento di animali (inc. __________). Il procedimento è sfociato nel decreto d’accusa del 4.10.2010 (__________).

2.A seguito di uno scritto del procuratore pubblico del 4.10.2010, l’Ufficio qui istante ha presentato un’istanza di consultazione degli atti del procedimento penale.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’Ufficio istante ad accedere agli atti dell’incarto penale, considerati l’oggetto del medesimo e le competenze di cui all’art. 24 della Legge federale sulla protezione degli animali e dell’art. 3 della Legge cantonale di applicazione.

5.L’istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà visionare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria di questa Camera.

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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