Incarto n. 60.2010.323
Lugano 28 ottobre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.9./4.10.2010 presentata dalla
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;
premesso che l’istanza è stata presentata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata per competenza a questa Camera in data 4.10.2010, rimettendosi al suo giudizio;
rilevato che con scritto 11/13.10.2010 la vedova del defunto ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito del decesso di __________, avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con una decisione interna (inc. NLP __________).
2.Con la presente richiesta, la compagnia assicurativa istante domanda di ricevere copia degli atti concernenti le circostanze del decesso.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, è pacifico che la compagnia d’assicurazione istante abbia un interesse giuridico legittimo a conoscere le circostanze del decesso di un proprio assicurato.
5.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di constatazione (unico atto dell’incarto) sarà trasmesso in allegato alla presente decisione destinata alla compagnia istante.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, per le spese l’art. 39 lit. f LTG, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria