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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.321

28. Oktober 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·444 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.321  

Lugano 28 ottobre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/29.9.2010 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa emanato a suo carico e cresciuto in giudicato e del relativo verbale di polizia;  

premesso che la richiesta è stata presentata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera, rimettendosi al suo giudizio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico dell’istante il Ministero pubblico ha emanato in data 22.6.2009 un decreto d’accusa per titolo di incendio colposo (DA __________) cresciuto in giudicato.

2.Con la presente richiesta, l’istante chiede copia di detto decreto d’accusa e del verbale di polizia.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.

6.L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa e copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.6.2009 (in cui è contenuto il verbale richiesto) saranno allegate alla presente decisione destinata all’istante.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e sulle spese l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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