Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.320

28. Oktober 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·353 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.320  

Lugano 28 ottobre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.5./29.9.2010 presentata dal

IS 1  

tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 29.9.2010, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 8.9.2008 (DA __________) per titolo di danneggiamento. Il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.

2.Con la presente istanza il Dipartimento istante chiede di ricevere copia della decisione penale surriferita. PI 1 ha dato il proprio consenso all’effettuazione di controlli a suo carico.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.320 — Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2010 60.2010.320 — Swissrulings