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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2010 60.2010.303

27. September 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·326 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.303  

Lugano 27 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/17.9.2010 presentata dal

IS 1

  tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un agente di sicurezza;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 3 è stato processato e condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 7.11.2001 (inc. TPC __________).

                                   2.   Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi a carico della persona surriferita: produce l’autorizzazione della persona interessata.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia della sentenza surriferita sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

                                   6.   Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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