Incarto n. 60.2010.280
Lugano 6 settembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/30.8.2010 presentata da
IS 1 rappr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del rapporto d’inchiesta relativo ad un incidente stradale con esito mortale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un incidente stradale avvenuto a __________ il 7.7.2010, con esito mortale per __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), non ancora concluso.
2.Con la presente istanza, PR 1, curatore del marito della defunta, nominato il 27.7.2010, chiede copia del rapporto di polizia a fini assicurativi.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, che nella veste di curatore del vedovo delle defunta ha un interesse giuridico legittimo ad ottenere copia degli atti, in particolare nel rapporto con le imprese di assicurazione.
5.L’istanza è accolta. Copia della perizia tecnica (doc. 4), dell’esame medico (doc. 5) e del rapporto di constatazione dell’incidente (doc. 6) saranno inviati in allegato alla copia della presente decisione destinata al curatore istante.
6.Data la particolare situazione, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria