Incarto n. 60.2010.273
Lugano 24 settembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.8.2010 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico nel frattempo concluso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di IS 1 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con l'emanazione di un decreto d’accusa del 21.6.2010 (DA __________) cresciuto in giudicato, per titolo di incendio colposo.
2. Con la presente istanza, ed in relazione alle pretese avanzate dall’Ufficio della difesa contro gli incendi, IS 1 chiede di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante e non emergono contrari interessi di terzi.
6. L’istanza è accolta. Fotocopia degli atti del procedimento, in quanto limitati, sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria