Incarto n. 60.2010.263
Lugano 27 settembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.8.2010 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna in relazione a manipolazioni di apparecchi “Slot machines”;
premesso che in data 16.8.2010 questa Camera ha richiamato la sentenza di condanna dal Tribunale penale cantonale, che l’ha prontamente trasmessa in data 19/20.8.2010;
richiamate le osservazioni 23.8.2010 del patrocinatore di PI 4, mediante le quali comunica di non avere particolari opposizioni all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 23/24.8.2010 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 23/25.8.2010 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 30/31.8.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con sentenza del 9.3.2009 il Tribunale penale cantonale ha condannato PI 2, PI 3 e PI 4 per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, ripetuta truffa: solo PI 4 è stato condannato anche per riciclaggio (inc. TPC __________). I fatti si sono in parte svolti al casinò di __________.
2. Con la presente domanda, la società istante chiede di potere avere copia della sentenza di condanna. Nessuna delle parti si è opposta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Pur non essendosi costituita parte civile, la società istante ha certamente un interesse a ricevere copia della sentenza relativa a fatti in parte consumati a suo danno.
5. L’istanza è accolta. Fotocopia della sentenza del 9.3.2009 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla società istante.
6. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria