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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.12.2010 60.2010.258

6. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,637 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali

Volltext

Incarto n. 60.2010.258  

Lugano 6 dicembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.8.2010 presentata da

IS 1, , patr. da: avv. PR 1, ,  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 27.7.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 17/19.8.2010 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico –, 17/18.8.2010 del giudice della Pretura penale e 17/18.8.2010 del sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta – che, entrambi, hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto d’accusa 16.10.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge federale sulle armi “(…) per avere (…), celando sulla sua persona un coltello da cucina dalle dimensioni totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto pericoloso (…)”;

che ha proposto la condanna di IS 1 alla multa di CHF 100.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);

che in data 6.11.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto sopraindicato;

che il 22.7.2010 l’accusato ha presentato al giudice dell’istruzione e dell’arresto domanda di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. B);

                                         che il 27.7.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con scritto 9.8.2010 IS 1 ha comunicato al giudice dell’istruzione e dell’arresto di aver inoltrato in stessa data un’istanza di indennità a questa Camera (cfr. sentenza GIAR 11.8.2010, inc. __________);

                                         che il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dunque stralciato dai ruoli l’istanza 22.7.2010 presentata da IS 1 (cfr. sentenza GIAR 11.8.2010, inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'157.81, oltre interessi, per spese legali;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'157.81 [di cui CHF 1'589.40.-- di onorario (8 ore e 50 minuti a CHF 180.--/ora), CHF 416.-- di spese e CHF 152.41 di IVA (doc. D, doc. C)], oltre interessi;

                                         che sia nella “parcella legale” (doc. C), che nella “distinta spese” (doc. D) il patrocinatore dell’istante indica quale onorario “8.83 x 180.00/H già al 70%” (cfr. doc. C);

                                         che tuttavia in caso di proscioglimento l’accusato ha diritto al pieno risarcimento delle spese legali e non unicamente all’onorario del suo patrocinatore calcolato sulla base della tariffa oraria prevista in caso di assistenza giudiziaria pari a CHF 180.-- così come previsto all’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (cfr. art. 6 cpv. 2 Lag);

                                         che, in ragione delle predette considerazioni, si giustifica pertanto riconoscere CHF 250.--/ora;

                                         che la fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto in capo sia alla preparazione del processo sia al dibattimento stesso;

                                         che pertanto il dispendio orario esposto appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

                                         che è eccessivo, segnatamente, quello inerente ai colloqui con il cliente [75 minuti], quello inerente allo scritto 19.7.2010 alla Pretura penale (di due righe) [20 minuti], quello inerente alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio [120 minuti], quello inerente alla trasferta alla Pretura penale [120 minuti] e quello inerente alla preparazione del dibattimento [60 minuti];

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che ciò detto viene quindi riconosciuto un onorario pari a 6 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'583.35, di cui 45 minuti inerenti ai colloqui con il cliente, 95 minuti inerenti agli scritti al cliente, alla Pretura penale ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto, 60 minuti inerenti alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, 45 minuti inerenti alla preparazione del dibattimento, 90 minuti inerenti alla trasferta __________ e 45 minuti (come esposto) inerenti al dibattimento;

                                         che le spese sono ammesse in CHF 384.--, ridotte quelle inerenti alla trasferta __________ di data 27.7.2010 a CHF 118.-- [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________ 59 km (secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];

                                         che l’IVA ammonta a CHF 149.50;

                                         che al qui istante è rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 2'116.85, oltre interessi dal 9.8.2010, come postulato;

                                         che protesta CHF 250.-- a titolo di ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 250.--(come postulato), comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 2'366.85, di cui CHF 2'116.85, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 50.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 27.7.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'366.85, oltre interessi del 5% su CHF 2'116.85 dal 9.8.2010.

2.La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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