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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.07.2010 60.2010.201

27. Juli 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·516 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti

Volltext

Incarto n. 60.2010.201  

Lugano 27 luglio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/22.6.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale __________  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 e di  IS 1 (__________). Il procedimento penale è sfociato in due decreti datati 11.6.2008: un decreto d’accusa per cattiva gestione a carico di __________IS 1 (__________) ed un decreto di non luogo a procedere a favore di IS 1 (__________). A seguito di opposizione, la pretura penale è stata investita del caso, e con sentenza del 3.10.2008 (__________ha pronunciato la condanna per cattiva gestione.

                                   2.   IS 1 ha contestato al procuratore pubblico il mancato dissequestro a suo favore di alcuni oggetti sequestrati e successivamente dissequestrati a favore di terzi nell’ambito del surriferito procedimento penale. Al fine di valutare un’eventuale azione di risarcimento, il patrocinatore dell’istante chiede di poter aver accesso agli atti del procedimento penale.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale inchiestato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   In concreto è pacifico l’interesse dell’istante, per il motivo esposto con l’istanza, in relazione alle decisioni di sequestro e dissequestro.

                                   6.   L’istanza è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti presso la cancelleria di questa Camera, previo appuntamento concordato.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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