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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2010.168

18. Juni 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·702 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.168  

Lugano 18 giugno 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/17.5.2010 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di una valutazione/perizia fatta esperire dalla Magistratura dei minorenni;  

richiamate le osservazioni 20/21.5.2010 del patrocinatore del minore __________ (quest’ultimo rappresentato dalla madre) mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta della Pretura;

richiamate le osservazioni 27/28.5.2010 del sostituto Magistrato dei minorenni, mediante le quali si esprime favorevolmente sulla richiesta del giudice civile;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.La Magistratura dei minorenni ha aperto un procedimento penale a carico di una minorenne per presunti reati contro l’integrità personale e sessuale commessi nei confronti del minore __________.: il procedimento si è concluso con una condanna della minorenne per vie di fatto. Nell’ambito del procedimento penale, la Magistratura dei minorenni ha fatto esperire una valutazione sul minore __________ di data 8.4.2009.

2.Con la presente istanza, il giudice civile competente ad adottare le misure di protezione dell’unione coniugale chiede di poter ricevere copia della valutazione del minore __________ onde poter regolamentare i rapporti personali tra genitori e figli. Più in generale il pretore istante chiede venga concessa un’autorizzazione generale a favore delle Preture competenti in materia di diritto di famiglia, al fine di potere ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti penali presso la Magistratura dei minorenni o presso il Ministro pubblico, che risultino rilevanti e pertinenti per decidere le relazioni personali tra genitori e figli nelle procedure di stato civile.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.Dalla lettura del rapporto di valutazione appare manifesta la pertinenza del suo contenuto con la procedura pendente presso la Pretura istante. Pertanto è certamente dato un interesse giuridico legittimo a favore della Pretura istante.

6.L’istanza in esame è accolta. Fotocopia del rapporto di valutazione sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante.

7.La Pretura istante chiede inoltre di potere disporre di un’autorizzazione generale che le consenta, a semplice richiesta scritta, di ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti penali aperti presso il Ministero pubblico o presso la Magistratura dei minorenni.

8.Con tutta la comprensione per il bene dei figli, prime vittime delle procedure di separazione e di divorzio dei genitori, questa Camera non ritiene di concedere un accesso automatico e diretto negli incarti penali (presso il Ministero pubblico o presso la Magistratura dei minorenni) alle Preture civili che si occupano di azioni di stato civile. Questo anzitutto in quanto spesso dette inchieste non necessariamente riguardano solo persone coinvolte anche nei procedimenti civili. Inoltre perché un accesso automatico potrebbe creare problemi ai procedimenti in corso. Infine si vuole anche evitare l’uso (o meglio l’abuso) del procedimento penale a fini civili, che in materia di azioni di stato civile non è infrequente.

9.Considerati l’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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