Incarto n. 60.2010.12
Lugano 25 febbraio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/18.1.2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento penale a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa del 28.5.2009 (DA __________), contro il quale è stata presentata opposizione, poi ritirata in data 25.8.2009, come da decreto di stralcio 27.8.2009 della Pretura penale (inc. __________).
2. Con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere copia degli atti del procedimento.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso non ci sono motivi che ostino all’accesso agli atti. L’istanza è perciò accolta: fotocopia degli atti dell’inc. MP __________ sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria