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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2009 60.2009.68

9. März 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·814 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti/querelanti e parti civili quali istanti

Volltext

Incarto n. 60.2009.68  

Lugano 9 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/19.2. 2009 presentata da

IS 1 IS 2  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale;  

premesso che l’istanza è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 16.2.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 18/19.2.2009, preavvisando favorevolmente la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________ (recte: inc. MP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 8.10.2008 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici (con oggetto pericoloso) "per avere, a __________ in data 01 agosto 2008, colpito al capo con una bottiglia di vetro IS 1, provocandogli le lesioni semplici attestate dal rapporto d’uscita del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ datato 01.08.2008 del Dr. med. __________, agli atti", vie di fatto "per avere, a Lugano, in data 01 agosto 2008, commesso vie di fatto nei confronti di IS 2 colpendola con un calcio al fondoschiena", ingiuria "per avere, a Lugano, in data 01 agosto 2008, offeso l’onore di IS 2 con l’epiteto di “troia” e sputandole in faccia", e di altri tre capi d’accusa, che non concernono la fattispecie in esame, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'500.--, corrispondente a cinquanta aliquote da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili IS 1 e IS 2 al competente foro civile per le loro pretese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 8.10.2008 (DA __________).

                                         Il decreto di accusa – composto da sei incarti penali (inc. MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e inc. MP __________) – è cresciuto in giudicato il 10.11.2008.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Camera dal Ministero pubblico – IS 1 e IS 2 chiedono di poter visionare gli atti inerenti al DA __________.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani preavvisa favorevolmente la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________, poiché il decreto di accusa 8.10.2008 concerne diverse fattispecie ed è composto anche da altri cinque incarti penali, in cui non sono stati coinvolti i qui istanti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stati i qui istanti parte (quali denuncianti/querelanti e parti civili) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto sopra esposto, è pacifico l’interesse giuridico legittimo degli istanti a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________, che peraltro li ha interessati personalmente in qualità di denuncianti/querelanti e anche di parti civili, essendo stati rinviati al competente foro civile per le loro pretese in applicazione dell’art. 94 cpv. 3 CPP (decreto di accusa 8.10.2008, p. 2, DA __________).

                                         IS 1 e IS 2 sono autorizzati ad esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ e a fotocopiare i documenti di cui necessitano per un’eventuale azione civile.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS 2, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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