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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.01.2009 60.2009.5

13. Januar 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,221 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Istanza di proroga del carcere preventivo. anticipata espiazione di pena

Volltext

Incarto n. 60.2009.5  

Lugano 13 gennaio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2009 presentata dal

IS 1, ,  

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo (anticipata espiazione di pena) cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;  

visto il preavviso favorevole 8/9.1.2009 del procuratore pubblico Nicola Respini;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 9/12.1.2009 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 15.2.2008 (ed in anticipata espiazione di pena dal 14.10.2008), il procuratore pubblico ha emanato il 19.12.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per estorsione aggravata (consumata e tentata), esposizione a pericolo della vita altrui (ripetuta), coazione (ripetuta, consumata e tentata), lesioni semplici (ripetute), vie di fatto, furto (ripetuto, consumato e tentato), danneggiamento (ripetuto), violazione di domicilio, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, infrazione e contravvenzione alla LStup.

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a martedì 3.2.2009.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 3.2.2009, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

                                   4.   Nel caso in esame, l’accusato ha chiesto ed ottenuto di essere posto in anticipata espiazione di pena a partire dal 14.10.2008.

                                         Come ricordato nella sentenza di principio del 23.1.2007 (inc. CRP __________) e ribadito successivamente (decisione del 7.3.2007, inc. CRP __________), anche se l’accusato è posto in anticipata espiazione deve essere richiesta la proroga ex art. 103 CPP.

                                         Se per un verso un accusato che domanda l’anticipata espiazione rinuncia, almeno momentaneamente, alla possibilità di chiedere la sua messa in libertà provvisoria, per altro verso non dovrebbe essere possibile per questo che sia lasciato indilatamente in anticipata espiazione, ritardando in modo ingiustificato, sproporzionato e contrario alla celerità l’aggiornamento del proprio processo.

                                         Se i termini della detenzione preventiva previsti dal CPP (ad esempio per effetto dei combinati articoli 102 cpv. 3 e 230 cpv. 2 CPP) salvaguardano certamente ed “in primis” la libertà personale dell’accusato (per evitare che la stessa non sia eccessivamente limitata), al contempo salvaguardano una regolare e tempestiva conduzione del procedimento, in ossequio anche al principio della celerità, peraltro applicabile in generale al procedimento (art. 6 § 1 CEDU, art. 14 § 3 lit. c del Patto ONU II, art. 29 cpv. 1 Cost. fed., art. 10 cpv. 3 Cost. TI) ed in particolare alla detenzione prima del processo (art. 5 § 3 CEDU, art. 9 § 3 Patto ONU II, art. 31 cpv. 3 in fine Cost. fed.), ed il rispetto del principio della proporzionalità, in concreto per evitare che la durata della detenzione si avvicini a quella della possibile pena da espiare. Inoltre, se il consenso all’anticipata espiazione non può essere di principio revocato, l’imputato conserva nondimeno il diritto di presentare una domanda di scarcerazione (DTF 117 Ia 72 ss.).  Per questi motivi, i termini di 40, rispettivamente di 60 giorni dell’art. 230 cpv. 2 CPP si applicano anche in caso di accusato posto in anticipata espiazione, ritenuto che l’esame della proroga da parte di questa Camera si limita di principio unicamente all’esame dei motivi a fondamento della richiesta di proroga, al rispetto del principio della proporzionalità, ed eventualmente al rispetto del principio della celerità (sull’applicazione dei due principi, cfr. M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in “Diritto senza devianza”, Lugano 2006, p. 527 ss., p. 560/2), mentre non si procede alla verifica dei presupposti della detenzione.

                                   5.   Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale e del presidente istante in particolare, con riferimento ai processi già precedentemente fissati. Il tema non va qui maggiormente approfondito siccome la condizione è pacifica e per l’assenza di opposizione alla proroga da parte dell’accusato e del suo difensore.

                                   6.   Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere che la durata della proroga della carcerazione è di soli cinque giorni, di modo che non è tale da richiedere ulteriore approfondimento, ed è comunque compatibile con la possibile pena.

                                   7.   L’istanza è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo (anticipata espiazione di pena) cui è astretto CO 1 , __________, è prorogato fino al 3.2.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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