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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.05.2009 60.2009.45

4. Mai 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,667 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Guardia di Finanza quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.45  

Lugano 4 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3.2./9.2.2009 presentata dall’

__________ per il tramite del IS 1 in nome e per conto della __________;  

  tendente ad ottenere la trasmissione degli atti relativi alla sentenza 16.7.2008 emanata dalla Corte delle assise criminali a carico di PI 2 (inc. TPC __________);  

premesso che l’istanza 3.2.2009 è stata trasmessa, per competenza e per approvazione, a questa Camera il 6/9.2.2008 dal Tribunale penale cantonale (di seguito TPC), che ha parimenti prodotto l’estratto del casellario giudiziale di PI 2 (aggiornato al 5.2.2009) e la sentenza di condanna 16.7.2008 (inc. TPC __________), cresciuta in giudicato, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 11/12.2.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella, che comunica che nulla osta alla trasmissione della sentenza emanata il 16.7.2008 dalla Corte delle assise criminali a carico di PI 2, confermata in data 22.9.2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (di seguito CCRP);

richiamate altresì le osservazioni 17/18.2.2009 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che chiede, in via principale, la reiezione dell’istanza per mancanza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP; in via subordinata, la reiezione dell’istanza, non essendo, a suo giudizio, stata interpellata la Corte delle assise criminali per presentare osservazioni;

che con scritto 9/10.4.2009 il Dipartimento federale di giustizia e polizia si è espresso in merito agli scritti 18.2.2009 e 20.3.2009 di questa Camera, di cui si dirà in seguito;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 16.7.2008 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2 (inc. TPC __________), confermata in data 22.9.2009 dalla CCRP.

                                         La sentenza è nel frattempo cresciuta in giudicato.

                                   2.   Con la presente istanza l’Ambasciata d’__________ di __________, per il tramite del IS 1, chiede, in nome e per conto della __________, la trasmissione degli atti riguardanti la sentenza 16.7.2008 di condanna emanata a carico di PI 2.

                                         Come esposto in entrata, il TPC ha trasmesso, per competenza, a questa Camera la surriferita richiesta, senza formulare osservazioni in merito.

                                         Il procuratore pubblico, dal canto suo, ha dato il suo nulla osta alla trasmissione della sentenza emanata il 16.7.2008 dalla Corte delle assise criminali a carico di PI 2.

                                         Infine, PI 2 chiede la reiezione dell’istanza, essendo la richiesta lacunosa, ritenuto in particolare che non è stato comprovato alcun interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, e che la __________ non è un’autorità giudiziaria. Lamenta poi il fatto che la Corte delle assise criminali non sarebbe stata interpellata per presentare osservazioni in merito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   4.1.

                                         Con scritto 18.2.2009 questa Camera – per poter stabilire la competenza e per poter entrare nel merito della presente istanza – ha chiesto al IS 1 di indicare su quale base legale si fonda l’istanza della __________ e i motivi che stanno alla base della sua richiesta, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) e dell’art. 27 CPP/TI.

                                         Con successivo scritto 20.3.2009 questa Camera ha assegnato al IS 1 un termine di dieci giorni per motivare la presente istanza.

                                         In data 9/10.4.2009 il IS 1 ha comunicato quanto segue:

                                          "(…), giusta l’art. XXVII dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini. Nei casi previsti dall’Accordo, le autorità giudiziarie italiane possono rivolgere le proprie richieste alle autorità giudiziarie svizzere o direttamente al Casellario giudiziale svizzero, a cui compete la trasmissione. Ritenuto segnatamente che nel caso in esame la richiesta proviene dalla __________, la menzionata disposizione di legge non trova applicazione" (scritto 9/10.4.2009).

                                         4.2.

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 (entrata in vigore per la Svizzera il 20.3.1967) (RS 0.351.1), le parti contraenti – tra cui figurano anche la Svizzera e l’Italia – si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della Convenzione, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della parte richiedente.

                                         L’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione (del 10.9.1998, entrato in vigore l’1.6.2003) (RS 0.351.945.41) precisa che la Convenzione e l’Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un’autorità amministrativa, purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un’autorità giudiziaria competente in materia penale (art. II cpv. 1). L’assistenza giudiziaria è ugualmente concessa per la notifica di atti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali; per le procedure relative alla sospensione condizionale, all’esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell’inizio dell’esecuzione di una pena o di una misura o all’interruzione della loro esecuzione; nei procedimenti di grazia; nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita (art. II cpv. 2 lit. a-d). L’assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto (art. II cpv. 3).

                                                      Circa lo scambio di avvisi di condanna l’art. 22 della Convenzione prevede che ciascuna delle parti contraenti avvertirà la parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di questa parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o più parti contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle parti interessate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della parte sul cui territorio è stata condannata.

                                         L’art. XXVII dell’Accordo (intitolato scambio di decisioni di condanna), che richiama la predetta disposizione, sancisce che su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini, per permettere all’autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.

                                         Come precisato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo scritto 9/10.4.2009, le autorità giudiziarie italiane possono presentare le richieste in tal senso alle autorità giudiziarie svizzere o direttamente al Casellario giudiziale svizzero.

                                          4.3.

                                         La __________, qui istante, è uno speciale __________ che dipende direttamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze, è organizzato secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della Forza Pubblica.

                                         I compiti della __________ sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

                                         Inoltre, la __________ concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico militare delle frontiere (cfr. sito istituzionale della __________, __________).

                                         In siffatte circostanze, l’art. 22 della Convenzione, rispettivamente l’art. XXVII dell’Accordo, non possono trovare applicazione al caso in esame, non essendo la __________ un’autorità giudiziaria, ma uno speciale __________. Ne discende che non è dato alcun obbligo di assistenza giudiziaria in materia penale da parte delle autorità giudiziarie elvetiche.

                                   5.   L’istanza, a prescindere da quanto sopra esposto, non può in ogni caso trovare accoglimento.

                                         La __________ chiede di poter ottenere gli atti in relazione alla sentenza del 16.7.2008 emanata a carico di PI 2, senza tuttavia precisare i motivi alla base della sua richiesta e senza far valere un interesse giuridico legittimo in ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP e dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., al proposito, considerando 3 della presente decisione).

                                         Del resto, nemmeno a seguito degli scritti 18.2.2009 e 20.3.2009 inviati al Dipartimento federale di giustizia e polizia, questa Camera ha ottenuto delucidazioni in merito.

                                         In caso di una nuova richiesta, debitamente motivata ai sensi dell’art. 27 CPP (ovvero esponendo i motivi a fondamento di un interesse giuridico legittimo), questa Camera ben volentieri esaminerà nuovamente la fattispecie, alla luce anche del fatto che PI 2 è un finanziere in congedo.

                                   6.   Tenuto conto delle precedenti considerazioni, l’istanza deve essere respinta. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2009.45 — Ticino Camera dei ricorsi penali 04.05.2009 60.2009.45 — Swissrulings