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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.437

22. Januar 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·947 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Istanta di ispezione degli atti

Volltext

Incarto n. 60.2009.437  

Lugano 22 gennaio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.11.2009 presentata dalla

IS 1   

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale per infrazioni alla LF sulle case da gioco;  

richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 17/21.12.2009 di PI 1, mediante le quali formula puntuali precisazioni, senza esprimersi sull’accoglimento o meno della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 e di altre persone per contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (inc. MP __________). L’incarto si è concluso per PI 1 con l’emanazione di un decreto d’accusa del 2.11.2009 (DA __________), contro il quale è stata presentata tempestiva opposizione.

2.Con l’istanza qui in esame, la IS 1 chiede di poter esaminare l’incarto penale relativo all’esercizio abusivo di giochi d’azzardo. L’istanza prende spunto da una richiesta d’informazioni della Commissione federale sulle case da gioco, CFCG, (dell’11.6.2008) e da informazioni di stampa. PI 1, nelle proprie osservazioni, qualifica di generica la richiesta, fondata su stralci di giornali (qualificati al pari di pettegolezzi): precisa di non essere stato gestore (ma solo gerente) dell’__________ a __________. Riferisce infine che gli importi stimati dalla CFCG sono stati contestati.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.

                                         Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

                                         Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

                                         Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

                                         Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).

                                   5.   Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla __________ istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché i fatti alla base del procedimento penale inc. MP __________ ed oggetto del DA __________, in quanto possono avere fruttato un guadagno (come indicato nel DA e come accerterà il dibattimento in Pretura penale), sono certamente pertinenti e rilevanti per l’autorità __________ istante.

                                         Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________ istante potrà esaminare gli atti del procedimento (probabilmente a quel momento ancora presso la Pretura penale) ed estrarre se del caso copie degli atti rilevanti per l’accertamento __________.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria