Incarto n. 60.2009.408
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15.10/5.11.2009 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere visione degli atti dei procedimenti penali a suo carico;
premesso che l’istanza è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 5.11.2009;
ritenuto che con scritto 9.11.2009 questa Camera ha chiesto al patrocinatore dell’istante di precisare i motivi della domanda;
richiamato lo scritto 12/16.11.2009 del patrocinatore dell’istante in evasione della richiesta di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante il Ministero pubblico ha emanato tre decreti d’accusa (DAC __________ del 5.5.1992, confermato dalla sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 8.4.1993, inc. TPC __________, DAC __________ del 6.7.1998 e DAC __________ del 13.5.2005), tutti per trascuranza degli obblighi di mantenimento.
2. Con la presente istanza, in vista di assumere un impiego in Ticino, chiede di poter vedere gli atti dei procedimenti penali che lo interessano.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzo.
6. L’istanza è accolta. IS 1 è autorizzato a prendere visione degli atti dei procedimenti penali che lo concernono.
7. La tassa di giustizia e le spese, contenute, sono poste a carico dell’istante che le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria