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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.370

25. November 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·549 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento delle finanze e dell'economia quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.370  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/12.10.2009 presentata dal

IS 1, ,

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale relativo ad una persona con la quale è aperta una procedura relativa all’assicurazione disoccupazione;  

richiamate le osservazioni 14.10.2008 del sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

preso atto che con scritto 13/15.10.2009 il patrocinatore di PI 2 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di diverse segnalazioni, la Polizia cantonale ha operato un intervento in data 2.9.2009 presso un salone di massaggi a __________, sostanzialmente gestito da PI 2. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia chiede l’accesso agli atti del surriferito incarto penale, è ciò in ragione del fatto che PI 2 percepisce una prestazione dall’assicurazione contro la disoccupazione. Il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2, tramite il proprio patrocinatore, ha rinunciato a presentare osservazioni.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridicamente legittimo da parte della Sezione istante a poter consultare ed estrarre copie degli atti dell’incarto penale MP __________, considerato come PI 2 benefici di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (verbale 3.9.2009, p. 2). L’accesso agli atti del procedimento rientra certamente nell’accertamento di fatti rilevanti e pertinenti per definire la pratica assicurativa.

                                   5.   L’istanza è accolta. Un rappresentante della Sezione istante potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Ministero pubblico, concordando con il sostituto procuratore pubblico i tempi e le modalità di esame, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

                                   6.   Considerata la natura giuridica dell’istante e lo scopo della richiesta, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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