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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.352

25. November 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·403 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. ufficio di vigilanza sullo stato civile quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.352  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.5/22.9.2009 presentata dalla

IS 1, ,   tendente ad ottenere informazioni sull’esito di un procedimento penale pendente a carico di un postulante la naturalizzazione;

premesso che l’istanza datata 13.5.2009 è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 21/22.9.2009, unitamente all’incarto nel frattempo terminato;

richiamate le osservazioni 23.9.2009 di PI 2 mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha emanato, a carico di PI 2, un decreto d’accusa in data 17.8.2009 (DA __________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente istanza la Sezione degli enti locali, in relazione ad una procedura tesa all’ottenimento della naturalizzazione, chiede informazioni sull’esito del procedimento aperto a carico di PI 2. Quest’ultimo ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel caso in esame, ritenuto anche il consenso della persona interessata, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP da parte della IS 1 ad ottenere copia del decreto d’accusa cresciuto in giudicato, a complemento dell’incarto per la naturalizzazione, ritenuto che la condanna è iscritta al casellario giudiziale.

                                   5.   L’istanza è pertanto accolta. Copia del Decreto d’accusa DA 3505/2009 è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata all’Ufficio istante.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della qualità dell’istante.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LOC ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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