Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 01.04.2009 60.2009.35

1. April 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·787 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.35  

Lugano 1 aprile 2009/spa  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.1/3.2.2009 presentata dal

IS 1,  

tendente ad ottenere l’esame degli atti di un procedimento penale nel quale tra gli accusati figura un fiduciario;  

premesso che la richiesta di esame atti da parte del Consiglio istante è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, e che questi l’ha trasmessa per evasione alla scrivente Camera con scritto accompagnatorio del 2/3.2.2009, nel quale si indica come pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante;

ritenuto che con scritto 9/10.2.2009 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha trasmesso copia della segnalazione a suo tempo fatta (22.1.2009) al Consiglio qui istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel quadro di un procedimento penale relativo alla compravendita di un immobile (inc. MP __________), il procuratore pubblico ha promosso l’accusa anche a carico di un fiduciario iscritto all’Albo per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP) e di istigazione a falsità in atti formati da pubblico ufficiale o funzionario (art. 317 CP). Il procedimento penale è attualmente allo stadio dell’istruzione formale.

                                         Nell’ambito di detto procedimento, in data 22.1.2009, il procuratore pubblico ha operato una segnalazione al Consiglio qui istante con riferimento agli art. 18 cpv. 5 (sospensione provvisionale) e 21 LFid (obblighi dell’autorità).

                                   2.   Con scritto 30.1.2009, indirizzato erroneamente al Ministero pubblico, il Consiglio istante ha chiesto di poter compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP __________. PI 2, interpellato per il tramite del proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16 cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).

                                         Tra le competenze del Consiglio di vigilanza vi sono i procedimenti disciplinari (art. 18 cpv. 1 LFid) e le decisioni di sospensione provvisionale, queste ultime nel caso un fiduciario fosse soggetto ad un procedimento penale, se comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la professione non potrà essere evitato (art. 18 cpv. 5 LFid).

                                   5.   Si pone preliminarmente un problema di principio in relazione all’art. 18 cpv. 5 LFid. 

                                         L’attuale formulazione, introdotta dalla Commissione legislativa (Rapporto del 6.4.1984, p. 552), è certamente infelice.  In particolare la frase “… ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare non potrà essere evitato.” presuppone da parte dell’autorità di vigilanza una sorta di giudizio anticipato.

                                         Già il Messaggio del CdS del 4.3.1998 n. 4727 (p. 12) riteneva l’art. 18 cpv. 5 paragrafo primo quale inapplicabile (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano 2002, p. 124).

                                         Anche il Messaggio del CdS del 6.3.2007 n. 5896, attualmente all’esame del parlamento, ribadisce come la formulazione attuale sia inapplicabile, in quanto “l’autorità di vigilanza si troverebbe a dover anticipare il giudizio dell’autorità penale, ciò che sembra inopportuno.” (ad art. 24 del progetto). La nuova disposizione relativa alle “sospensione cautelare” propone di eliminare le frase surriferita.

                                   6.   In siffatte circostanze, la segnalazione e la richiesta di compulsare gli atti non hanno una portata pratica, e per l’inapplicabilità dell’art. 18 cpv. 5 LFid manca un interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta.

                                   7.   L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LFid ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                            La segretaria

60.2009.35 — Ticino Camera dei ricorsi penali 01.04.2009 60.2009.35 — Swissrulings