Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2009 60.2009.326

20. Oktober 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,122 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Istanza chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione

Volltext

Incarto n. 60.2009.326  

Lugano 20 ottobre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/28.8.2009 presentata dal

  IS 1 ,

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 20’000.-- prestata da__________ (patr. da: lic. iur. , );  

richiamate le osservazioni 28/31.8.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali comunica di aderire alla richiesta di decadenza della cauzione;

ritenuto che__________, tramite il proprio patrocinatore, ha comunicato in data 3/4.9.2009, di non avere particolari osservazioni da formulare;

ritenuto che le altre persone interpellate da questa Camera non hanno presentato osservazioni o pretese;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ in relazione al procedimento penale aperto contro di lei (ed altre persone) per ripetuta truffa, tentata e consumata, qualificata, ha depositato una cauzione di CHF 20’000.--

                                   2.   Benché regolarmente citata, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato il 16.7.2009. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP (sentenza del 16.7.2009, p. 7, inc. TPC ____________________).

                                         La Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autrice colpevole di diverse truffe, tentate o consumate, e l’ha condannata ad una pena detentiva di diciassette mesi.

                                   3.   Con la presente istanza, il presidente della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da __________.

                                         Come esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito alla richiesta di decadenza.

                                         __________, interpellata, tramite il proprio legale, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).

                                         Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

                                         La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

                                         La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

                                         In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).

                                         Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.

                                   5.   __________ non si è presentata al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di __________.

                                         In queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si giustifica far decadere la cauzione da lei prestata a favore della Stato. Nella fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte, costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2                          __________ doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr 2001 n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua assenza non è sopperibile dalla presenza del suo legale.

                                   6.   Di conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 20’000.--, oltre agli eventuali interessi, ritenuto che nessun altro ha avanzato pretese.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 112 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                    §   La cauzione di CHF 20’000.-- prestata da__________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2009.326 — Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2009 60.2009.326 — Swissrulings