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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.01.2010 60.2009.294

21. Januar 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,060 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali. Torto morale

Volltext

Incarto n. 60.2009.294  

Lugano 21 gennaio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.8.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1   

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 1.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 17/19.8.2009 della Divisione della giustizia, che "si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico", e 2/3.9.2009 del procuratore pubblico che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera rilevando tuttavia nel contempo che "(…) parte non trascurabile degli oneri indicati dall'istante si riferiscono alla procedura davanti alla CTR e non concernono direttamente il procedimento penale";

ritenuto che l'istante interpellato da questa Camera ha dichiarato che "(…) le spese di patrocinio e le altre poste di danno fatte valere con istanza 4/5 agosto 2009, non sono state né coperte, né anticipate, né garantite da compagnie d'assicurazione o da terzi";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e violazione del dovere di assistenza o educazione, per avere "(…) nel periodo __________, a __________ e altre località, in almeno 5 occasioni avuto rapporti sessuali completi con __________ (__________)" (AI 3.1, 3.3);

che, il giorno seguente, la misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di bisogni dell'istruzione per pericolo di collusione (AI 4.2);

che l'accusato è stato scarcerato il 14.2.2008 (AI 9.15);

che con decisione 1.10.2008 (ABB __________), motivata in data 6.2.2009, il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove;

che con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 46'713.60 di cui CHF 15'936.30 a titolo di spese legali, CHF 13'396.30 per danni materiali, CHF 4'200.-- a titolo di riparazione del torto morale per i giorni di carcere preventivo sofferto, CHF 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale per grave lesione della sua personalità e CHF 3'181.-quali ripetibili di questa sede (istanza di indennità 4/5.8.2009, p. 11 s.);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera, in ragione di detta norma, ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che con decisione 28.1.2008 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha designato l'avv. PR 1 difensore d'ufficio di IS 1, ammettendo quest'ultimo al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________; AI 4.4, 4.16);

                                         che, essendo stato prosciolto dalle accuse, l'istante ha tuttavia diritto di chiedere un'indennità per ingiusto procedimento;

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 15'936.30 [di cui CHF 12'800.-- di onorario (51 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 2'010.70 di spese e CHF 1'125.60 di IVA (doc. 3)];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, considerato che il caso non imponeva approfondimenti particolari, circostanza che difatti l'istante non sostiene;

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che in particolare appare eccessivo l'onorario esposto con riferimento alle telefonate e alle trasferte da __________ al Carcere (esposte in 90 minuti), al Ministero pubblico di __________ (esposte in 90 minuti) ed al Ministero pubblico di __________ (esposte in 120 minuti);

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari a 43 ore a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 10'750.20, di cui 525 minuti inerenti le telefonate, 520 minuti inerenti le trasferte, 310 minuti inerenti gli incontri con il cliente / terzi, 210 minuti inerenti l'interrogatorio (dalle 14.15 alle 17.45, AI 2.2), 80 minuti inerenti l'audizione della minore, 465 minuti (come esposto) inerenti gli scritti, 240 minuti inerenti la compulsazione e lo studio dell'incarto, 230 minuti inerenti la domanda di libertà provvisoria, le osservazioni al ricorso presentato al GIAR da __________ e l'istanza di complemento d'inchiesta;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'930.70, ridotte a CHF 54.-- quelle inerenti le trasferte a __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];

che l'IVA ammonta a CHF 963.75;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali legate al procedimento penale, l'importo di CHF 13'644.65;

che per gli interessi moratori sono applicabili disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 4.8.2009 della presente istanza;

                                         che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l'istante postula dapprima la rifusione delle spese da lui sopportate per le trasferte dal suo luogo di domicilio (__________) allo studio del suo avvocato (__________) per un ammontare totale di CHF 498.--: "(…) il signor IS 1, al fine di adeguatamente preparare la sua difesa e partecipare all'istruttoria, così come richiesto dal PP, ha dovuto affrontare quattro trasferte (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che tuttavia, per quanto concerne la pretesa inerente la trasferta di sabato 14.3.2009 ["(…) incontro con l'avv. __________ presso lo studio di __________" (istanza 4/5.8.2009, p. 4)], dalla documentazione prodotta dall'istante, emerge che tale incontro era essenzialmente volto all'allestimento della presente istanza (cfr. doc. 39);

che non si può ragionevolmente sostenere che fosse necessario un incontro tra l'istante ed il suo patrocinatore per l'allestimento di tale istanza;

che vanno dunque riconosciuti CHF 333.60 a titolo di spese per le trasferte sopraindicate;

che IS 1 afferma inoltre che "(…) al fine di potersi recare agli incontri con il proprio legale a __________ o di potere partecipare alle udienze presso il PP, ha dovuto prendere delle giornate di libero, e quindi non pagate dal datore di lavoro (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che "(…) al momento del suo arresto il signor IS 1 lavorava quale elettricista presso la ditta __________ di __________ (8 ore al giorno) con una paga oraria lorda base di Fr. 28.25, a cui vanno aggiunti (…): l'8.33% per la tredicesima (…); il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze (…); per un totale di Fr. 35.00 lordi per ora (…). Per la giornata relativa al 15 febbraio 2008 (…) va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 280.00 (8 ore a Fr. 35.00) oltre interessi a far tempo dal 1 marzo 2008 ovvero la scadenza della relativa mensilità. (…). A far tempo dal mese di maggio 2008, il signor IS 1 lavora quale elettricista presso la ditta __________ di __________ (…), con una paga oraria di Fr. 26.85 lorda (…), che corrisponde a Fr. 214.80 lordi al giorno. Importo a cui vanno aggiunti: l'8.33% per la tredicesima (…); il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze (…); per un totale quindi di Fr. 33.25 lordi, (…). Per le giornate relative al 19 marzo, 28 maggio 2008 e al 14 maggio 2009, va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 266.00 per giornata (8 ore a Fr. 33.25 lordi) per un totale di Fr. 798.00, oltre interessi a far tempo dalle relative scadenze mensili (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 5);

che l'istante afferma inoltre che "(…) questa somma verrà notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che tuttavia giusta la recente giurisprudenza di questa Camera (cfr. sentenza 29.12.2008, inc. __________; sentenza 29.12.2008, inc. __________), l'istante ha diritto a vedersi versare quale importo per perdita di guadagno, l'importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato, senza diritto al rimborso di quote e contributi di natura sociale;

che pertanto a IS 1 va rifuso l'importo di CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 15.2.2008, CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 19.3.2008 e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per la giornata del 28.5.2008;

che l'istante postula inoltre la rifusione della perdita di guadagno per il carcere preventivo sofferto: "(…) durante i 21 giorni di carcerazione, il signor IS 1 non ha potuto evidentemente recarsi al lavoro presso la ditta G. __________ di __________, dove era attivo quale elettricista. (….) Si deve quindi riconoscere l'importo di Fr. 5'880.00 (8 ore a Fr. 35.00 = Fr. 280.00 per 21 giorni), oltre interessi del 5% a far tempo dalle singole cadenze mensili (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 5 s.);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che tuttavia non si può pensare che l'istante, se non si fosse trovato in carcere, avrebbe lavorato tutti i 21 giorni (feriali e non), così come da lui sostenuto;

che pertanto, in relazione a quanto sopraindicato, e agli attestati di salario da lui prodotti, si riconoscono a IS 1 CHF 3'360.-- (8 ore a CHF 30.-- per 14 giorni) a titolo di perdita di guadagno per avvenuta carcerazione;

che l'istante chiede inoltre la rifusione di CHF 419.65 per il danno effettuato dalla polizia alla porta del suo appartamento: "(…) nel corso del mese di febbraio 2008, la polizia __________ ha effettuato, su ordine del PP Branda, una perquisizione presso l'appartamento del signor IS 1 a __________. (…). La polizia __________ ha quindi scassinato la serratura/cilindro della porta d'entrata del suddetto appartamento. Una volta terminata la perquisizione, è stata montata un'altra serratura/cilindro, non però conforme al piano chiavi della palazzina. Il proprietario dell'immobile ha quindi chiesto al signor IS 1 di provvedere alla sostituzione della serratura/cilindro (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 6);

che egli ha prodotto in merito il preventivo 10.2.2009 della ditta __________ di __________ (doc. 13);

che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la posta di danno qui pretesa;

che si giustifica quindi ammettere tale spesa;

che l'istante chiede inoltre il risarcimento della somma di CHF 1'230.90 per le spese mediche da lui sopportate e non coperte dalla cassa malati: "(…) a seguito dell'apertura della procedura penale in questione e delle conseguenze che ne sono derivate (…) il signor IS 1 ha dovuto far capo ad un sostegno psichiatrico nella persona del dr. __________ di __________. (…) I costi relativi alle sedute psichiatriche non coperti dalla Cassa malati devono essere posti a carico dello Stato (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 7);

che in merito egli ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________ ["(…) À la suite des événements de la fin 2008 et du début 2009, et surtout après son incarcération du 25 janvier au 14 février 2009, un soutien psychothérapeutique est nécessaire à raison de 1 à 2x/mois (…)" (certificato medico 8.4.2009, doc. 15)] e le fatture di quest'ultimo del 14.11.2008, del 19.1.2009, del 27.2.2009 e del 30.4.2009 dalle quali emergono le visite effettuate dall'istante ["(…) consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours (…)" (doc. 17)];

che in base dunque alle dichiarazioni del medico curante è lecito ammettere un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese inerenti le visite mediche in oggetto;

che si riconoscono pertanto CHF 1'230.90;

che IS 1 postula inoltre la rifusione delle spese di patrocinio inerenti la procedura davanti alla Commissione tutoria ["(…) l'apertura dell'inchiesta penale (…), ha avuto, quale effetto immediato e diretto, la sospensione del suo diritto di visita nei confronti dei suoi figli __________ e __________ (…). Al fine di correttamente tutelare i suoi diritti, e quindi indirettamente quelli dei suoi figli, nella procedura di diritto tutorio innanzi alla CTR e alle varie istanze superiori, il signor IS 1 ha dovuto far capo al sottoscritto legale (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 7)], le spese di trasferta per recarsi presso la CTR di __________ per essere ascoltato nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento del ripristino del diritto di visita e la perdita di guadagno per l'assenza, per tale giorno, dal posto di lavoro;

che da quanto emerge dagli atti la Commissione tutoria regionale di __________, con decisione 29.1.2008, ha sospeso il diritto alle relazioni personali tra __________, IS 1 ed i figli __________ e __________, preso atto della "(…) richiesta urgente pervenutaci il 28.1.2008 dal Ministero pubblico di __________ che ordina l'immediata e provvisoria sospensione delle relazioni personali tra i minori ed i propri genitori in quanto lo scorso 25.1.2008 il Procuratore pubblico Avv. Mario Branda ha disposto l'arresto di due familiari di __________ e __________ __________ (…)" (decisione CTR n. __________, 29.1.2008, doc. 18);

che pertanto anche questa posta di danno può essere considerata in nesso causale con il procedimento penale aperto nei confronti dell'istante;

che di conseguenza vengono riconosciuti a IS 1 CHF 3'859.35, come esposto, per spese legali inerenti la procedura davanti alla Commissione tutoria [11 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, spese di cancelleria e IVA (doc. 36)], CHF 164.40 per spese di trasferta (__________) e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per perdita di guadagno;

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 10'303.90 a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre interessi del 5% come richiesti;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che al proposito l'istante postula la rifusione di CHF 4'200.-- per il risarcimento del torto morale subito;

                                         che IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e violazione del dovere di assistenza o educazione (AI 3.1, 3.3);

che, il giorno seguente, la misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin (AI 4.2);

che l'accusato è stato scarcerato il 14.2.2008 (AI 9.15);

che IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per ventuno giorni;

che per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l'importo richiesto di CHF 4'200.--;

che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che l'istante afferma che il danno alla sua reputazione e alla sua credibilità, soprattutto nel suo ruolo di padre, è stato gravissimo: "(…) essere accusati ed arrestati con l'accusa di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale (…) nei confronti della propria figlia, per un padre di famiglia, (…), significa averlo posto in una situazione di fortissima umiliazione e prostrazione nei confronti della figlia e della di lei madre. Significa avergli fatto perdere ogni credibilità nel suo ruolo di padre, insinuando inoltre nei familiari il dubbio, la sfiducia, praticamente irrecuperabile, anche se si viene in seguito assolti (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 9);

che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze (in riferimento al certificato medico ed alla procedura davanti alla commissione tutoria), hanno indubbiamente segnato IS 1 a livello psicologico;

che tenuto conto di quanto sopra esposto e delle particolari accuse infamanti rivolte all'istante, questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 3'000.--;

che l'istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede pari a CHF 3'181.-- (doc. 39);

che, nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell'istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l'onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie;

che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

che va pertanto ammesso, tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata, l'importo di CHF 1'500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l'importo complessivo di CHF 32'648.35, di cui CHF 13'644.45 per spese legali, CHF 10'303.90 a titolo di risarcimento per danni materiali, CHF 7'200.-- per riparazione del torto morale subito e CHF 1'500.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 600.--.

Per questi motivi

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 1.10.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 32'648.55, oltre interessi del 5%:

                                                 -    su CHF           960.--      dall’       1.2.2008,

                                                 su CHF        7'200.--      dal       14.2.2008,

                                                 su CHF             14.80    dal       15.2.2008,

                                                 su CHF        2'640.--      dall’       1.3.2008,

                                                 su CHF           240.--      dall’       1.4.2008,

                                                 su CHF           164.40    dal       19.5.2008,

                                                 su CHF           154.40    dal       28.5.2008,

                                                 -    su CHF           228.--      dall’       1.6.2008,

                                                 -    su CHF           228.--      dall’       1.7.2008,

                                                 su CHF      19'318.95    dal         4.8.2009.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'850 (milleottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 600.-- (seicento).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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