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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.08.2009 60.2009.272

4. August 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,263 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

YIstanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.272  

Lugano 4 agosto 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.7.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali __________ e __________ (nel frattempo archiviati) della Pretura penale ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         A seguito della querela 4/8.8.2006 sporta da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, nei confronti di PI 4 per l’ipotesi di reato di diffamazione, in via subordinata ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa 27.10.2006 (DA __________) emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. MP __________).

                                         In data 22.5.2007 – a seguito dell’opposizione formulata da PI 4 – il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha, in sostanza, confermato il contenuto del suddetto decreto, dichiarando PI 4 autore colpevole di diffamazione nelle circostanze descritte nel surriferito decreto di accusa e condannandolo alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, confermando parimenti il rinvio della parte civile al competente foro civile per far valere le sue pretese (sentenza 22.5.2007, inc. __________, regolarmente cresciuta in giudicato).

                                         1.2.

                                         A seguito della denuncia/querela penale 27/30.6.2006 sporta da __________ __________, __________, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________ __________, nei confronti di PI 3 per le ipotesi di reato di diffamazione e tentata estorsione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima (inc. MP __________).

                                         In data 17/18.7.2006 PI 2, __________, sempre per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha pure sporto querela penale nei confronti di PI 3 per le ipotesi di reato di diffamazione, in via subordinata, ingiuria, a seguito della quale il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore procedimento penale a carico di quest’ultima (inc. MP __________).

                                         Entrambi i procedimenti penali sono sfociati in un unico decreto di accusa 27.10.2006 (DA __________) emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, avverso il quale PI 3 ha interposto tempestiva opposizione.

                                         Con sentenza motivata 12.10.2007 (nel frattempo cresciuta in giudicato), il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha dichiarato PI 3 autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa 27.10.2006 (DA __________) e l’ha condannata alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, dando parimenti atto che nel decreto di accusa le parti civili (__________ e PI 2) sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura (sentenza 12.10.2007, inc. __________).

                                         1.3.

                                         Con decisione 11.5.2009 – a seguito dell’istanza 10/17.3.2009 (completata il 6/7.4.2009) ex art. 27 CPP presentata dalla IS 1 mediante la quale ha chiesto la trasmissione degli incarti penali __________ e __________ della Pretura penale, nonché dell’incarto penale MP __________, che però non interessa la fattispecie in esame, ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________ – questa Camera ha accolto ai sensi dei considerandi la richiesta, trasmettendole in particolare, dopo la crescita in giudicato della decisione, gli incarti __________ e __________ della Pretura penale richiamati anche in questa sede (inc. CRP __________).

                                   2.   Nell’ambito della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa il 31.1.2008 da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), contro PI 3, __________, in cui è stato denunciato in lite PI 4, __________, sono pure stati richiamati gli incarti penali __________ e __________ della Pretura penale.

                                   3.   Con la presente istanza la Pretura istante – richiamando il verbale di udienza preliminare 16.10.2006 (ndr: che non è stato prodotto in questa sede) e in applicazione dell’art. 215 CPC –, chiede a questa Camera di metterle a disposizione i citati incarti penali. A suffragio della sua richiesta ha prodotto uno scritto 14/15.7.2009 dell’avv. PR 1 mediante il quale afferma in sostanza che la sua assistita, PI 2, quale vittima dei procedimenti penali nell’ambito dei quali sono stati condannati PI 3 e PI 4 (inc. __________ e inc. __________ della Pretura penale), deve dimostrare in sede civile il nocumento che le è stato cagionato.

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   6.   Nella fattispecie in esame appare senz’altro data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ e i procedimenti penali di cui agli incarti __________ e __________ della Pretura penale.

                                         Ciò emerge in particolare dalle motivazioni contenute nello scritto 15/16.7.2009 dell’avv. PR 1, dagli atti degli incarti penali richiamati e per il fatto che PI 2 si è costituita parte civile in entrambi i procedimenti penali ed è stata rinviata al competente foro per far valere le sue pretese di corrispondente natura nei confronti di PI 4 (sentenza 22.5.2007, inc. __________ della Pretura penale), denunciato in lite nella causa civile ordinaria di cui all’incarto __________, rispettivamente nei confronti di PI 3 (sentenza 12.10.2007, inc. __________), convenuta nella causa civile ordinaria di cui all’incarto __________. Gli atti degli incarti penali potrebbero dunque assumere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria civile. È pertanto adempiuto un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         L’istanza va accolta alle seguenti condizioni:

                                         Considerato che gli incarti penali __________ e __________ della Pretura penale sono già stati trasmessi alla IS 1 con riferimento alla decisione 11.5.2009 di questa Camera (inc. CRP __________ – rif. __________) e che l’incarto penale __________ concerne anche un’altra persona (__________) che non è parte al procedimento civile di cui all’incarto __________, le parti indicheranno al pretore quali documenti sono intenzionati a far acquisire agli atti del procedimento civile. Il pretore – esaminata la loro pertinenza con la causa civile – procederà alla loro acquisizione agli atti.

                                         La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire gli incarti penali __________ e inc. __________ direttamente alla Pretura penale, al più tardi, a procedimenti civili conclusi (__________ rispettivamente __________).

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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