Incarto n. 60.2009.27
Lugano 20 febbraio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/27.1.2009 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la messa a disposizione di alcuni atti di un incarto penale;
premesso che l’istanza datata 16.1.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 20.1.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 23/27.1.2009, preavvisando favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 10/11.2.2009 di PI 2, che comunica in particolare di non avere nulla in contrario alla messa a disposizione all’Ufficio istante della documentazione che la riguarda personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione in virtù dell’art. 68 LSan da parte dell’Ospedale regionale di __________ concernente la minorenne __________ (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per l’ipotesi di reato di lesioni semplici a sfavore di una persona senza difese o della quale doveva aver cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP), sfociato nel decreto di non luogo a procedere 11.8.2008 emanato dal sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier (NLP __________).
2. Con la presente istanza l’Ufficio di patronato chiede la messa a disposizione dei verbali e il decreto di non luogo a procedere del surriferito incarto penale, da cui emergerebbe una ricaduta da parte di PI 2 riguardo all’uso di sostanze stupefacenti. Precisa al riguardo che si sta occupando di PI 2 a seguito di una sentenza di condanna emanata il 16.2.2006 dal Bezirksgericht __________, mediante la quale è stata ordinata una misura ambulatoriale per il controllo dell’astinenza dall’uso di sostanze stupefacenti e che dal 20.7.2007 il mandato di Patronato è stato conferito al Canton Ticino.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico preavvisa favorevolmente la richiesta. A suo giudizio l’Ufficio istante ha diritto a compulsare tali atti per inviare un rapporto completo all’autorità penale che ha ordinato la misura ambulatoriale.
PI 2, dal canto suo, comunica in particolare di non avere nulla in contrario alla messa a disposizione all’Ufficio istante della documentazione che la riguarda personalmente.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la trasmissione dei verbali d’interrogatorio e del decreto di non luogo a procedere – è chiaramente adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP da parte sua per eseguire al meglio le sue incombenze.
Copia del verbale d’interrogatorio di polizia 11.7.2008 di PI 2 (senza allegati), copia del verbale d’interrogatorio MP 31.7.2008 di PI 2 e copia del decreto di non luogo a procedere 11.8.2008 (NLP __________) – dai quali emerge che la stessa faceva uso di sostanze stupefacenti –, vengono trasmessi all’Ufficio istante unitamente alla presente decisione.
5. L'istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria