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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.08.2009 60.2009.247

4. August 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·873 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2009.247  

Lugano 4 agosto 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/19.6.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione dell’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ e nel NLP __________ richiamato nell’ambito di una causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (__________);  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con esposto 3.10.2008 – completato il 12.10.2008 durante il suo interrogatorio dinanzi alla polizia – __________, responsabile dell’organizzazione presso il __________, __________, esercizio pubblico di proprietà della __________, con sede a __________, ha sporto querela penale nei confronti di __________ e il di lei marito __________ per le ipotesi di reato di diffamazione, ingiuria e minaccia in relazione a quanto accaduto il __________ a seguito del licenziamento da parte del querelante di __________, cameriera presso il citato esercizio pubblico (inc. MP __________).

                                         Il procedimento penale è da un lato sfociato nel decreto di accusa 10.3.2009 – cresciuto in giudicato il 27.4.2009 – emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini, che ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di ingiuria giusta l’art. 177 CP "per avere, a __________, in data __________, offeso l’onore di __________ tacciandolo con l’epiteto “pezzo di merda”" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 120.-- (corrispondente a 4 aliquote da CHF 30.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese [inc. MP __________ (una mappetta rosa)], e dall’altro lato nel decreto di non luogo a procedere di medesima data emanato dallo stesso procuratore pubblico nei confronti di __________ [inc. MP __________ (una mappetta bianca)]. Avverso il citato decreto non è stata presentata un’istanza di promozione d’accusa ex art. 186 CPP.

                                   2.   Con scritto 18/19.6.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – la IS 1 postula la trasmissione dei surriferiti incarti penali, essendo stati richiamati con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro di cui all’incarto __________ promossa da __________ contro __________.

                                         A suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto copia dello scritto 17.6.2009 dell’avv. __________, mediante il quale precisa di aver richiesto il richiamo dell’incarto penale MP __________ allo scopo di "(…) comprovare lo svolgimento dei fatti alla base del licenziamento" contestato alla sua assistita, poiché quest’ultima ritiene – indipendentemente dall’esito del procedimento penale – che dal citato incarto, in particolare dai verbali d’interrogatorio, potrebbero emergere elementi utili ai fini del giudizio civile (copia scritto 17.6.2009, doc. 1.a annesso all’istanza 18/19.6.2009).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (__________) e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato da un lato nel decreto di accusa 10.3.2009 (DA __________) e d’altro lato nel decreto di non luogo a procedere 10.3.2009 (NLP __________), poiché i procedimenti penali e quello civile sono, come visto, scaturiti dalla rescissione del rapporto di lavoro.

                                         Di conseguenza gli atti dei procedimenti penali potrebbero avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         L’incarto penale MP __________ – DA __________ (una mappetta rosa) e l’incarto MP __________ – NLP __________ (una mappetta bianca) vengono trasmessi alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della gratuità della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro giusta gli art. 416 ss. CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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