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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.07.2009 60.2009.241

20. Juli 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,455 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante. decisione di principio (LArm)

Volltext

Incarto n. 60.2009.241  

Lugano 20 luglio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti inerenti a due procedimenti penali sfociati in un decreto di non luogo a procedere e in un decreto d’accusa in relazione ad una domanda di permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco in base alla LArm - decisione di principio;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un intervento della polizia (su richiesta telefonica) presso l’abitazione dei coniugi __________ e __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti del marito per l’ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia, e nei confronti della moglie per le ipotesi di reato di lesioni semplici e vie di fatto, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 12.12.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa in applicazione dell’art. 55a CP [avendo entrambi i coniugi postulato la sospensione provvisoria del procedimento penale e non avendo revocato il loro consenso entro sei mesi dalla sospensione (NLP __________ - inc. MP __________ e __________].

                                         Nell’ambito di un altro procedimento penale, in data 27.2.2008 l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato la porta principale d’entrata e le lamelle della finestra del bagno dell’abitazione di __________ (danno non quantificato dalla parte civile)" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (corrispondente a tre aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________ - inc. MP __________).

                                   2.   A seguito della domanda presentata da __________ per ottenere un permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco in base alla LArm e a seguito delle informazioni assunte presso il Comando della polizia cantonale, l’autorità qui istante chiede di poter accedere agli atti dei surriferiti incarti penali.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1°.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   4.1.

                                         La revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54), approvata dal Parlamento federale il 22.6.2007 ed entrata in vigore il 12.12.2008, è una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino e agevola la lotta agli abusi in materia di armi. La revisione stabilisce quali oggetti sono considerati armi e definisce le procedure di acquisizione e le condizioni per il porto d’armi. Disciplina inoltre l’introduzione sul territorio svizzero e l’esportazione di armi fissando parimenti le condizioni che gli armaioli devono soddisfare per poter fabbricare le armi e commerciarle [cfr. per i dettagli Messaggio concernente la modifica della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) dell’11.1.2006].

                                         4.2.

                                         Per quanto concerne il Canton Ticino, il Consiglio di Stato con il messaggio no. 6103 del 19.8.2008 ha proposto la revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000, a seguito dell’entrata in vigore il 12.12.2008 della nuova LArm e della relativa ordinanza.

                                         La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.

                                         La legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) è stata approvata dal Parlamento il 20.4.2009.

                                         Il 1°.7.2009 sono entrati in vigore LCLArm del 20.4.2009 e il relativo regolamento (RLCLArm) del 23.6.2009 [cfr. BU 34/2009 e www.ti.ch – variazioni apportate agli atti pubblicati nella Raccolta Leggi TI; per quanto concerne le principali modifiche di merito introdotte rispetto al testo abrogato cfr. rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm)].

                                         La Polizia cantonale è stata designata quale autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi in sostituzione dell’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione (art. 1 cpv. 1 RLCLArm del 23.6.2009).

                                         L’art. 8 cpv. 1 LCLArm del 20.4.2009 – secondo cui le autorità amministrative, le autorità giudiziarie cantonali e i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della LCLArm – corrisponde all’art. 13 cpv. 1 vLCLArm.

                                         4.3.

                                         A seguito delle modifiche legislative surriferite questa Camera ritiene dunque di dover emanare una decisione di principio, essendo questa la terza istanza ex art. 27 CPP presentata dalla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in materia della LArm. La prima concerneva una domanda di restituzione di armi da fuoco e munizioni (cfr., al proposito, decisione 8.6.2009, inc. 60.2009.193), mentre la seconda riguardava una domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco (cfr., al proposito, decisione 15.6.2009, inc. 60.2009.196).

                                         La fattispecie in esame è invece relativa ad una domanda di permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco in applicazione degli art. 8 ss. LArm e 15 ss. OArm.

                                         Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma è acquistata (art. 9 cpv. 1 LArm). In Ticino è competente la Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in applicazione della predetta disposizione e dell’art. 1 cpv. 1 RLCLArm del 23.6.2009.

                                         4.4.

                                         Questa Camera riconosce, di principio, alla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni – quale autorità di polizia competente nell’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi (art. 1 cpv. 1 RLCLArm del 23.6.2009) – un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti di procedimenti penali relativi a richiedenti giusta la LArm, la OArm, la LCLArm e il RLCLArm, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 27 CPP. Questa decisione di principio vale in particolare per le domande di rilascio di un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi (art. 8 ss. LArm e art. 15 ss. OArm), per le domande di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco per l’esportazione temporanea di armi da fuoco in uno Stato di Schengen (art. 25 b LArm e art. 46 OArm), per le domande di permesso di porto d’armi (art. 27 LArm e art. 48 OArm) nonché per le domande di restituzione di armi da fuoco e munizioni. In altre situazioni e in caso di dubbio si può presentare a questa Camera un’istanza ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   5.   Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione dell’incarto penale in questione, e considerati inoltre il tenore dell’art. 8 LCLArm e la presente decisione di principio – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         Di conseguenza, questa Camera autorizza il capo del Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale, __________, ad esaminare l’incarto penale MP __________ (DA __________) e gli incarti penali MP __________ e __________ (NLP __________) presso il Ministero pubblico, senza estrarre copia.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 8 LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LArm, la OArm, la LCLArm, il RLCLArm ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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