Incarto n. 60.2009.233
Lugano 20 luglio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/16.6.2009 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 22.6.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica che da parte sua nulla osta all’accesso agli atti come richiesto dal Consiglio istante;
richiamate altresì le osservazioni 2/3.7.2009 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica di non avere osservazioni da formulare in proposito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito delle due denunce 28/29.12.2005 presentate dall’Ufficio dei fallimenti del distretto di __________, __________ (__________), alla Procura pubblica del Cantone dei __________, nei confronti dell’amministratore della fallita __________, __________ (__________), rispettivamente nei confronti del membro e rappresentante della fallita __________, __________ (__________), per le ipotesi di reato di cattiva gestione (art. 165 CP) e di omissione della contabilità (art. 166 CP) – entrambe trasmesse, per competenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5/9.1.2005 –, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico del fiduciario PI 2, sfociato nel decreto di accusa 30.9.2008, mediante il quale il magistrato inquirente lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di omissione della contabilità giusta l’art. 166 CP "per avere, nel periodo 2001-2005, a __________, __________, nonché in altre località, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della __________ __________, dichiarata fallita l’__________, agendo in correità con __________ (contro il quale si procede separatamente), omesso di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire i bilanci, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge ed impedendo così di rilevare la situazione patrimoniale della società, ritenuto che la documentazione contabile rinvenuta e/o prodotta è ampiamente incompleta", e lo ha condannato alla pena pecuniaria di CHF 3'000.-- (corrispondente a trenta aliquote da CHF 100.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________ – inc. MP __________).
Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 14.5.2009 a seguito della comunicazione 13/14.5.2009 di ritiro dell’opposizione presentata il 15/16.10.2008 da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore.
2. Con la presente istanza il IS 1, richiamando l’art. 21 LFid (secondo cui le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio di Stato riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell’autorizzazione, trasmettendo gli atti relativi. Informano, in particolare, riguardo alle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero) e l’art. 12 cpv. 2 RLFid [secondo cui il Consiglio esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali presso gli studi di fiduciari (art. 14-15 della Legge) e richiedendo informazioni presso uffici giudiziari e amministrativi], chiede di poter consultare il surriferito incarto penale relativo alla persona di PI 2, poiché la condanna di un fiduciario per reati intenzionali a pene privative della libertà oppure a pene pecuniarie da parte di autorità giudiziarie costituisce motivo di apertura del procedimento disciplinare oppure di revoca in applicazione degli art. 18 e 20 LFid.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16 cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).
Il Consiglio di vigilanza esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali presso gli studi fiduciari (art. 14/15 LFid) e richiedendo informazioni presso uffici giudiziari e amministrativi (art. 12 cpv. 2 RFid).
Tra le varie competenze del Consiglio di vigilanza è previsto il procedimento disciplinare, che è avviato d’ufficio o su segnalazione; esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative (art. 18 cpv. 1 LFid).
Nei procedimenti disciplinari, ma anche nei procedimenti di sospensione o di revoca, il Consiglio di vigilanza ha un potere d’inchiesta che si estende a tutti i mezzi consentiti dalla procedura penale (art. 12 cpv. 4 RFid). Il Consiglio di vigilanza può adottare diverse misure disciplinari (cfr., nel dettaglio, l’art. 17 LFid), e comunica al Dipartimento le decisioni concernenti le misure disciplinari (art. 12 cpv. 5 RLFid). La sua decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 18 cpv. 3 LFid; cfr. anche art. 15 RFid).
Tra i doveri generali imposti dalla LFid ai fiduciari, in parte derivati anche dalle condizioni di autorizzazione, vi sono l’obbligo di agire in modo coscienzioso, il dimostrarsi degno di considerazione e la garanzia di un’attività irreprensibile.
Nell’ipotesi in cui l’interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione, il diritto di esercitare la professione è revocato dal Consiglio di Stato su preavviso del Consiglio di vigilanza (art. 20 cpv. 1 LFid). Le norme riguardanti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).
Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in particolare colui che sia stato condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie da autorità giudiziarie (art. 8 cpv. 2 lit. b LFid).
5. In quanto autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti necessari e pertinenti per valutare possibili violazioni dei doveri professionali, per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre la revoca dell’autorizzazione se vengono meno le necessarie condizioni.
6. Nel caso in esame – alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti i motivi addotti nell’istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti di cui all’incarto penale MP __________ – è certamente adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP dell’autorità istante, che prevale sui diritti personali di PI 2. In effetti, è utile alla predetta autorità poter disporre degli atti dell’incarto penale richiesto ai fini delle sue incombenze, dovendo valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di PI 2 a seguito dell’emanazione del decreto di accusa 30.9.2008 (____________________), nel frattempo cresciuto in giudicato.
Considerato che PI 2 e il magistrato inquirente non si sono opposti alla richiesta, l’incarto penale MP __________ viene trasmesso all’autorità istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico al termine delle proprie incombenze.
7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura dell’istanza, non si prevelano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LFid, il RFid ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria