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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.08.2009 60.2009.216

27. August 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,596 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

Volltext

Incarto n. 60.2009.216  

Lugano 27 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di decadenza della cauzione presentata il 2/3.6.2009 dal

  IS 1   

  chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);  

richiamate le osservazioni 9/10.6.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali si associa alla richiesta del presiedente;

richiamate le osservazioni 15/16.6.2009 della PI 2 di __________, mediante le quali chiede l’assegnazione della cauzione alla parte civile;

richiamato lo scritto 15/16.6.2009 del patrocinatore di __________ mediante il quale chiede la non liberazione della cauzione a favore dello Stato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________, in relazione al procedimento penale aperto contro di lui per abuso di impianto per l’elaborazione di dati e truffa, ha prestato una cauzione di CHF 10'000.-- in data 5.2.2009.

                                   2.   Benché regolarmente citato, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato il 9.3.2009. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP (sentenza del 9.3.2009, p. 6, inc. TPC __________).

                                         La Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa e l’ha condannato alla pena pecuniaria di CHF 2'700.--, corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di CHF 15.--, pena sospesa con un periodo di prova di tre anni (punti 7.1 e 8 del dispositivo).

                                   3.   Con la presente istanza, il presidente della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da __________.

                                         Come esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito alla richiesta di decadenza.

                                         La parte civile, PI 2, tramite il proprio patrocinatore, chiede che gli vengano assegnati i fondi della cauzione, con riferimento al punto 11 del dispositivo della sentenza del 9.3.2009.

                                         __________ chiede di non liberare la cauzione a favore dello Stato, in quanto la somma sarebbe stata prestata da una terza persona, sua convivente, che avrebbe a sua volta contratto un prestito.

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).

                                         Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

5.      La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

                                   6.   La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

                                         In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).

                                         Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.

7.      Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza 9.3.2009, p. 6 ), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).

8.      In relazione all’opposizione di __________ alla decadenza a favore dello Stato, occorre rilevare che dagli atti del procedimento penale emerge che i fondi della cauzione di CHF 10'000.-- sarebbero stati raccolti dalla convivente, chiedendo la somma in prestito a diversi familiari (lettera 1°.2.2009, __________). Il versamento della cauzione di CHF 10’000.-- è avvenuto il 5.2.2009, mediante il conto corrente postale (CCP) del Ministero pubblico a nome di __________ (allegato all’AI 64 inc. MP __________). Come ricorda la dottrina (RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit. n. 4 ad art. 112 CPP, p. 449), la decadenza interviene indipendentemente dal fatto che sia prestata dall’accusato o da un terzo: quest’ultimo infatti garantisce per l’accusato, con la conseguente assunzione di responsabilità economica.

9.      In sede di giudizio, come già rilevato, la Corte ha condannato __________ a risarcire, in solido con altri due coimputati,  la parte civile PI 2, per l’importo di CHF 11'620.65 oltre interessi del 5% dal 6.1.2008 a titolo di risarcimento danni.

                                10.   L'art. 112 cpv. 2 CPP prevede il diritto delle parti civili di chiedere che siano soddisfatte con la cauzione anzitutto le sue pretese di risarcimento civile, a condizione che la pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione, e che prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di beni del condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).

                                11.   Nel presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui istante riconosciuto le pretese della parte civile PI 2 (punto 11 del dispositivo della sentenza 9.3.2009, p. 13). L’importo riconosciuto alla parte civile è superiore all’importo della cauzione.

                                         Non risulta neppure che i danni subiti dalla parte civile in conseguenza degli illeciti penali siano coperti da un’assicurazione e, visto anche l’atteggiamento di __________ nei confronti della Corte, è più che probabile che non risarcirà le parti lese, considerata altresì la sua situazione economica descritta nel verbale del 29.1.2009 (verbale n. 13, p. 2-4).

                                         Considerato dunque il criterio di equità alla base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44), che impone di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dall’art. 112 cpv. 2 CPP alla parte civile, questa Camera attribuisce alla parte civile l’importo della cauzione.

                                12.   L’importo della cauzione (CHF 10'000.--) è attribuito per CHF 10’000.-- a favore della PI 2, __________.

                                         Per prudenza e per proporzionalità, questa Camera pone come condizione per il riconoscimento della pretesa della parte civile PI 2 l’invio a questa Camera di una dichiarazione della propria assicurazione di non copertura del danno.

                                13.   Vista la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza la cauzione di CHF 10'000.-- prestata da __________ è assegnata alla parte civile PI 2, __________, alla condizione prevista al punto 12.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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