Incarto n. 60.2009.135
Lugano 27 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.3./7.4.2009 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto di costatazione riguardante il decesso di una persona;
premesso che l’istanza datata 5.3.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 24.3.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 3/7.4.2009, allegando copia del rapporto di costatazione richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il __________, verso le ore __________, presso il padiglione __________ dell’__________ di __________ è stato scoperto il corpo privo di vita di ┼ __________ __________ da parte di un __________ e di tre __________. A seguito di quanto accaduto il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato in un decreto di non luogo a procedere (__________). Dal rapporto di costatazione 5.3.2008 allestito dalla polizia emerge che la vittima si è tolta la vita.
2. Con la presente istanza l’IS 1, per il tramite del suo direttore, chiede la trasmissione, in copia, del succitato rapporto di costatazione, essendo stata avviata una procedura di responsabilità civile a suo carico a proposito del decesso di ┼ __________ __________, che è stato paziente dell’ente pubblico.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità della sua richiesta – è certamente data l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché il rapporto di costatazione 5.3.2008 potrebbe, in effetti, essere utile nell’ambito procedura di responsabilità civile aperta a carico dell’autorità istante.
Copia del rapporto di costatazione richiesto viene trasmessa all’autorità istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerata la natura dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria