Incarto n. 60.2009.114
Lugano 1 aprile 2009/spa
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/26.3.2009 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia di una querela presentata a suo carico dalla figlia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela 29.11.2007 presentata dalla figlia a carico della qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ritirata dalla querelante in occasione della sua citazione in polizia, prima di qualsiasi verbalizzazione. Il Ministero pubblico ha quindi emanato un decreto di non luogo a procedere in data 27.2.2008 per recesso di querela.
2. La qui istante (con scritto inviato direttamente al Ministero pubblico, trasmesso per competenza a questa Camera) chiede copia della querela 29.11.2007.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel caso in esame occorre considerare che il procedimento penale non ha preso neppure avvio, in quanto la figlia dell’istante ha ritirato la querela in occasione della sua citazione in polizia, prima ancora di qualsiasi verbale. Di modo che, a seguito del ritiro della querela, le autorità penali non hanno potuto procedere, ma hanno semplicemente emanato il decreto di non luogo a procedere interno all’incarto (NLP __________). Nello spirito del ritiro di querela, non è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore dell’istante, che nella sua richiesta non adduce motivazioni particolari a suffragio della propria domanda.
6.L’istanza è respinta.
7.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria