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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.04.2008 60.2008.92

11. April 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·399 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.92  

Lugano 11 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/18.3.2008 presentata dalla

, ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;  

richiamate le osservazioni 26.3.2008 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani,

mediante le quali comunica di non opporsi al postulato accesso agli atti;

richiamate le osservazioni 31.3.2008 di PI 2, mediante le quali espone la sua situazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia penale del 30.5.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per maltrattamento di animali (inc. MP __________ nel corso del quale sono stati sequestrati un coltello e diverse altre armi. Il procedimento non è ancora terminato.

                                   2.   Considerato come PI 2 abbia richiesto la restituzione delle armi a lui sequestrate, l’Ufficio istante chiede di poter esaminare l’incarto penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 ha auspicato la restituzione delle armi.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, considerato che le armi sequestrate sono state messe a disposizione della Sezione istante, e considerata la richiesta di restituzione, è dato certamente un interesse giuridico legittimo per l’esame degli atti dell’incarto penale indicato.

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati da un rappresentante dalla Sezione istante presso il Ministero pubblico.

                                   6.   Considerati il carattere e la funzione pubblica della Sezione istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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