Incarto n. 60.2008.92
Lugano 11 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/18.3.2008 presentata dalla
, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 26.3.2008 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani,
mediante le quali comunica di non opporsi al postulato accesso agli atti;
richiamate le osservazioni 31.3.2008 di PI 2, mediante le quali espone la sua situazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia penale del 30.5.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per maltrattamento di animali (inc. MP __________ nel corso del quale sono stati sequestrati un coltello e diverse altre armi. Il procedimento non è ancora terminato.
2. Considerato come PI 2 abbia richiesto la restituzione delle armi a lui sequestrate, l’Ufficio istante chiede di poter esaminare l’incarto penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 ha auspicato la restituzione delle armi.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, considerato che le armi sequestrate sono state messe a disposizione della Sezione istante, e considerata la richiesta di restituzione, è dato certamente un interesse giuridico legittimo per l’esame degli atti dell’incarto penale indicato.
5. L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati da un rappresentante dalla Sezione istante presso il Ministero pubblico.
6. Considerati il carattere e la funzione pubblica della Sezione istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria