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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.04.2008 60.2008.83

14. April 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·474 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.83  

Lugano 14 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Matteo Cassina e Andrea Pedroli (in sostituzione dei giudici Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11.3.2008 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede amministrativa di un incarto penale;  

richiamate le osservazioni 17/18.3.2008 mediante le quali il procuratore pubblico Mario Branda preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 18/20.3.2008 di PI 2, con le quali espone la sua situazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia presentata in data 30.10.2006 dall’__________ (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di contravvenzione all’art. 88 LAVS, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 6.2.2007 (NLP __________).

                                   2.   Presso il TCA è pendente un ricorso contro una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS resa dalla __________ (inc. __________). Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta di richiamo atti, mentre PI 2 non vi si è opposto.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato come la procedura pendente presso il TCA e il procedimento penale vertono sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti e sul medesimo fondamento giuridico.

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti penali sono trasmessi direttamente da questa Camera al TCA.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria