Incarto n. 60.2008.83
Lugano 14 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Matteo Cassina e Andrea Pedroli (in sostituzione dei giudici Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.3.2008 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede amministrativa di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 17/18.3.2008 mediante le quali il procuratore pubblico Mario Branda preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 18/20.3.2008 di PI 2, con le quali espone la sua situazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia presentata in data 30.10.2006 dall’__________ (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di contravvenzione all’art. 88 LAVS, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 6.2.2007 (NLP __________).
2. Presso il TCA è pendente un ricorso contro una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS resa dalla __________ (inc. __________). Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta di richiamo atti, mentre PI 2 non vi si è opposto.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato come la procedura pendente presso il TCA e il procedimento penale vertono sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti e sul medesimo fondamento giuridico.
5. L’istanza è accolta. Gli atti penali sono trasmessi direttamente da questa Camera al TCA.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria