Incarto n. 60.2008.68
Lugano 11 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/28.2.2008 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa l’esito di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27/28.2.2008, comunicando al contempo il proprio nulla osta alla trasmissione delle informazioni richieste;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di due querele presentate al Ministero pubblico, questi ha aperto due procedimenti penali a carico di diverse persone, tra le quali PI 2 (inc. MP __________ e __________). I procedimenti si trovano tuttora allo stadio delle informazioni preliminari.
2. Nella presente procedura l’Ufficio istante chiede di conoscere la situazione attuale dei procedimenti e l’eventuale esito dei medesimi. E ciò anche sulla base del consenso scritto rilasciato da PI 2.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, considerati i motivi della richiesta ed il consenso rilasciato dall’interessato, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a far conoscere all’Ufficio istante l’attuale situazione dei procedimenti (come indicato al punto 2 della presente decisione) nonché l’eventuale esito futuro: a questo proposito, e per economia di procedura, già con la presente decisione si autorizza il Ministero pubblico a trasmettere copia dell’eventuale decisione finale dei procedimenti per quanto riguarda PI 2.
5. Considerati la funzione e lo scopo pubblico dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria