Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2008 60.2008.60

20. Mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,199 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di misura terapeutica stazionaria. soppressione di trattamento ambulatoriale. competenza del giudice che ha pronunciato la pena

Volltext

Incarto n. 60.2008.60  

Lugano 20 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 22.2.2008 presentato da

RI 1, c/o, , patr. da: PR 1

  contro  

la decisione 15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di misura terapeutica stazionaria (inc. GIAP __________);

richiamati gli scritti 26.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena – con cui conferma la decisione impugnata e le relative motivazioni – e 4/5.3.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – con cui postula la reiezione del gravame –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decisione 24.8.2005 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 – in detenzione dal 23.10.2004 – per titolo di omicidio intenzionale, mancato, “per avere (il 22.10.2004) compiuto tutti gli atti necessari all’uccisione di __________, suo vicino di casa, mancando la realizzazione del disegno criminoso unicamente perché la pistola, esplose tutte le cartucce, era scarica e perché la vittima venne tempestivamente e debitamente soccorsa”. Lo ha di conseguenza condannato, avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di quattro anni di reclusione – computato il carcere preventivo sofferto –, alla sottomissione al trattamento ambulatoriale giusta l’art. 43 vCP (art. 63 CP) senza contestuale sospensione dell’esecuzione della pena ed al pagamento alla parte civile di complessivi CHF 57'000.-- quale torto morale ed indennità materiale (inc. TPC __________).

                                         Il predetto giudizio è stato confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale, che con sentenza 28.4.2006 – cresciuta in giudicato – ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 17.10.2005 di RI 1 (inc. CCRP __________).

                                         La pena comminata terminerà di essere scontata il 22.10.2008.

                                  b.   Il 27.2.2007 il ricorrente – che il 23.6.2007 avrebbe espiato i 2/3 della pena – ha chiesto la concessione della libertà condizionale.

                                         L’istanza in questione è stata respinta il 21.6.2007 dal giudice dell’applicazione della pena straordinario Gianfranco Franscini in difetto dei presupposti a’ sensi dell’art. 86 CP stante il concreto rischio della commissione di altri atti violenti in caso di liberazione condizionale (decisione 21.6.2007, inc. GIAP __________).

                                         Il 16.8.2007 questa Camera ha respinto il ricorso 3/19.7.2007 di RI 1 avverso detta decisione [“È indubbio infatti che nel presente caso, in base alle valutazioni mediche agli atti, sia dato un concreto pericolo di recidiva, riferito ad atti violenti, al punto da costituire il ricorrente un pericolo per la sicurezza pubblica. (…). A fronte di simili categoriche conclusioni di carattere medico, in una situazione personale del ricorrente pesantemente condizionata dal suo stato di salute, questa Camera, come il GIAP in precedenza, non può che confermare una prognosi chiaramente negativa con riferimento alla richiesta di libertà condizionale, ritenendo dato un pericolo concreto di recidiva per atti violenti” (decisione 16.8.2007, p. 7 s., inc. CRP __________)].

                                   c.   Il 6.7.2007 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha trasmesso al giudice dell’applicazione della pena l’incarto inerente il ricorrente per statuire in merito all’eventuale modifica della misura ambulatoriale (art. 43 vCP), da ritenersi fallita, con una misura stazionaria (art. 59 CP) o con l’internamento (art. 64 CP).

                                         Il giudice dell’applicazione della pena, conformemente agli art. 63a/63b CP, ha – con decreto 7.9.2007 – incaricato il dr. med. __________, __________, di allestire una perizia psichiatrica su RI 1 in capo all’esistenza di una turba psichica, al rischio di recidiva ed alle misure terapeutiche da eventualmente adottare. Il perito ha presentato il suo rapporto il 3.12.2007.

                                  d.   Con decisione 15.2.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha disposto che RI 1 fosse sottoposto a misura terapeutica stazionaria giusta l’art. 59 CP da eseguirsi – fintanto che sussiste il pericolo di nuovi reati – presso il __________. Ha contestualmente ordinato la sospensione della pena detentiva di quattro anni a favore dell’esecuzione della misura medesima.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena – premesso che la misura di cui all’art. 43 cifra 1 cpv. 1 vCP era stata sostanzialmente ripresa dall’art. 63 CP (disposto applicabile alla fattispecie), che il trattamento ambulatoriale ordinato dalla Corte di merito era fallito e che RI 1 aveva ancora un residuo di pena di otto mesi – ha esaminato le condizioni per ordinare la misura terapeutica stazionaria a’ sensi dell’art. 59 CP ritenendole tutte adempiute [l’autore deve avere commesso un crimine o un delitto (A.); deve essere allestita una perizia (B.); l’autore del reato deve essere affetto da grave turba psichica (C.); l’autore del reato deve avere commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba psichica (D.); deve sussistere un bisogno di trattamento dell’autore o un imperativo dettame di sicurezza pubblica (E.); la misura deve poter svolgere un effetto di prevenzione (F.); disponibilità, in regola generale, di una struttura adeguata (G.); la sola pena non è atta ad impedire il rischio che l’autore commetta nuovi reati (H.); la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (I.); se più misure si rivelano ugualmente adeguate, il giudice deve ordinare quella meno gravosa (K.)]. Ha reputato di seguito che non sussistevano ragioni per scostarsi dalle chiare conclusioni della perizia effettuata dal dr. med. __________, che trovavano riscontro nei rapporti del dr. med. __________ e del dr. med. __________. Infine, ha ritenuto – come proposto dal perito – che l’unica soluzione praticabile per l’esecuzione del trattamento stazionario fosse il __________ (che dispone di una presa a carico medica somatica/psichiatrica) [inc. GIAP __________].

                                   e.   Con tempestivo gravame RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione.

                                         Il ricorrente contesta l’adempimento dei presupposti per ordinare la misura terapeutica stazionaria ed in particolare l’asserita sua pericolosità residua per la società intera, la sua carcerabilità ed il fatto che la misura in questione possa sospendere una pena detentiva in fase di espiazione. La decisione sarebbe motivata dall’implicita ammissione di impotenza e di incapacità di trovare una soluzione alternativa al carcere, soluzione che il legislatore avrebbe tuttavia previsto agli art. 59 ss. CP. Il ricorrente, nato nel 1933, avrebbe un fisico minuto e malaticcio (problemi respiratori e cardiovascolari) che lo renderebbe del tutto innocuo, a meno che non sia in possesso di un’arma da fuoco. Durante l’espiazione della pena si sarebbe sempre ben comportato; negli oltre quarant’anni di residenza in Svizzera non avrebbe mai interessato le autorità. Soltanto in gioventù, in __________, avrebbe avuto un precedente: anche allora aveva avuto accesso ad un’arma.

                                         RI 1, con riferimento ai singoli presupposti esaminati nella decisione impugnata, ha osservato anzitutto che mancherebbe una valutazione peritale in capo al suo attuale stato di salute ed alla sua carcerabilità presente/futura, come richiesto al giudice dell’applicazione della pena con istanza rimasta inevasa. Contesta che la turba psichica di cui soffre sia grave in termini giuridici, tanto è vero che la Corte delle assise criminali gli avrebbe riconosciuto una scemata responsabilità di grado medio. Sarebbe esagerato affermare che costituisca una seria e concreta minaccia alla sicurezza pubblica; a suo dire, può essere un pericolo soltanto per __________, circostanza che il perito medesimo avrebbe confermato. Nondimeno, perché di costituzione minuta, fragile e malaticcia, non potrebbe rappresentare alcun pericolo per il vicino di casa qualora non gli siano messe a disposizione armi da fuoco. Inoltre, ritenuto che il disturbo delirante di cui soffrirebbe non sarebbe sensibile alle cure, si domanda cosa potrebbe apportare il regime terapeutico stazionario, da svolgersi – come ora – presso il __________. Luogo che non sarebbe una struttura adeguata giusta l’art. 59 cpv. 3 CP. La misura sarebbe sproporzionata per rispetto al rischio di una possibile futura recidiva. Il ricorrente ritiene che, per evitare una teorica lite con il vicino di casa, si vorrebbe condannarlo all’internamento a vita mascherando il provvedimento con la misura terapeutica di cui all’art. 59 CP. A suo giudizio, sarebbe possibile evitare il preteso rischio di recidiva con la sua messa sotto tutela, accompagnata dal prosieguo della terapia ambulatoriale.

                                         Contesta poi il fatto che la misura terapeutica stazionaria possa sospendere l’esecuzione della pena: essa, in realtà, la sostituirebbe (circostanza che si evincerebbe dal messaggio concernente la modifica del CP in un passo citato nel giudizio impugnato).

                                         RI 1 sottolinea infine come le sue condizioni di salute sarebbero estremamente precarie. Chiede che venga esperita una perizia medica sul suo stato di salute per verificare che la carcerazione, nella forma dell’espiazione della pena e nell’ambito di una misura terapeutica stazionaria, sia compatibile con la gravità delle sue patologie. La sua età e le sue condizioni di salute imporrebbero il suo ricovero in una struttura medicalizzata. Il fatto che nel Cantone Ticino non ci sia una struttura adeguata al suo caso non giustificherebbe di privarlo delle libertà fondamentali.

                                    f.   Delle osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena, richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. f/g CPP, ha ordinato la sottomissione di RI 1 alla misura terapeutica stazionaria a’ sensi dell’art. 59 CP da eseguirsi presso il __________; ha inoltre sospeso la pena detentiva di quattro anni, in espiazione, a favore dell’esecuzione della misura stessa (decisione 15.2.2008, inc. GIAP __________).

                                         1.2.

                                         Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena ha fondato la sua competenza – come esposto – sull’art. 339 cpv. 1 lit. f/g CPP; formalmente, quindi, contro la predetta decisione 15.2.2008 può essere presentato ricorso a questa Camera giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il gravame 22.2.2008 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Il 24.8.2005 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 (anche) alla sottomissione al trattamento ambulatoriale giusta l’art. 43 vCP senza contestuale sospensione dell’esecuzione della pena di quattro anni di reclusione. La misura era stata ritenuta necessaria dal dr. med. __________, che aveva effettuato una perizia psichiatrica nel corso del procedimento penale (sentenza 24.8.2005, p. 56 ss., inc. TPC __________).

                                         2.2.

                                         Le (nuove) norme inerenti le misure (art. 56 ss. CP) – tra le quali l’art. 63 CP, che ha ripreso la misura terapeutica ambulatoriale di cui all’art. 43 vCP senza rilevanti modifiche (BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 63 CP) – si applicano, secondo la cifra 2 cpv. 1 delle disposizioni finali della modificazione del 13.12.2002, anche quando il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.

                                         Alla fattispecie concreta sono di conseguenza applicabili le disposizioni inerenti le misure terapeutiche in vigore dall’1.1.2007.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. g CPP il giudice dell’applicazione della pena è competente ad adottare tutte le (altre) decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP [L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta (art. 63a cpv. 1 CP). Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se la sua prosecuzione non ha prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lit. b CP)].

                                         2.3.2.

                                         Nella fattispecie, conformemente all’art. 63a cpv. 1 CP, il 22.8.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha interrogato RI 1 (che ha asserito che, in caso di liberazione, rientrerebbe al suo domicilio di __________) rispettivamente il 7.9.2007, con riferimento (anche) all’art. 56 cpv. 3 CP, ha incaricato il dr. med. __________ di allestire un referto peritale. Il perito è giunto alla conclusione che la misura del trattamento ambulatoriale disposta giusta l’art. 43 vCP (art. 63 CP) fosse fallita; ha, al contrario, ritenuto adeguata e necessaria una misura terapeutica stazionaria a’ sensi dell’art. 59 CP (perizia 3.12.2007, p. 14).

                                         Il giudice dell’applicazione della pena – competente in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. g CPP – ha anzitutto soppresso il trattamento ambulatoriale, ritenuto fallito. Il perito aveva infatti sottolineato che “(…) il periziando si è sottratto alle cure sia psicologiche che somatiche. Quale conseguenza non si è potuto incidere sulla patologia con la terapia; d’altra parte il disturbo delirante appare poco, se non per niente, sensibile alla terapia. Quindi la misura terapeutica ambulatoriale non trova più senso attualmente tanto più che le prospettive di successo sono scarse per ciò che attiene alla patologia psichiatrica” (perizia 3.12.2007, p. 13, quesito 3.1). In queste circostanze, a ragione il giudice dell’applicazione della pena ha concluso che il trattamento ambulatoriale ordinato dalla competente Corte il 24.8.2005 (inc. TPC __________) non avesse più ragione di essere, per cui – a norma di legge – doveva essere soppresso. Il giudice dell’applicazione della pena non aveva peraltro motivi per scostarsi dalla valutazione del perito (ragioni che del resto non invoca neppure il qui ricorrente) [cfr., per analogia, decisione TF 6B_588/2007 dell’11.4.2008: secondo l’Alta Corte, quando la legge impone di far capo ai servizi di un perito, il giudice può scostarsi dalle sue conclusioni soltanto quando fatti o indizi significativi ne fanno vacillare seriamente la forza di persuasione].

                                         Si poneva quindi la questione inerente il prosieguo della sanzione.

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Il dr. med. __________ – nel suo rapporto 3.12.2007 – ha reputato “(…) adeguata e necessaria una misura terapeutica stazionaria secondo l’art. 59 CP. L’ideazione delirante paranoica e la componente involutiva espongono al rischio di recidiva senza dimenticare le condizioni fisiche scadenti, l’età e le cure “personalizzate” che mettono il peritando nella condizione di bisogno marcato ma non ammesso. Tale misura potrebbe contenere il rischio che il periziando commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato” (perizia 3.12.2007, p. 14, quesito 3.2).

                                         Il giudice dell’applicazione della pena, preso atto del citato rapporto peritale 3.12.2007, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 63b cpv. 5 CP secondo cui – se il trattamento ambulatoriale è soppresso, segnatamente, per mancanza di prospettive di successo – invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli art. 59-61 CP se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

                                         Questo disposto – art. 63b CP – regolamenta tuttavia, come si evince dal suo tenore letterale, l’esecuzione della pena detentiva sospesa, che non viene più eseguita se il trattamento si è concluso con successo (cpv. 1), che viene eseguita se il trattamento è soppresso per mancanza di prospettive di successo, per raggiungimento della durata massima legale o perché infruttuoso (cpv. 2), che viene eseguita – con continuazione del trattamento – se il trattamento in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi (cpv. 3). L’art. 63b cpv. 4 CP prevede poi che il giudice decida in quale misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena e che, se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospenda l’esecuzione. L’art. 63b CP si completa con il già citato cpv. 5.

                                         RI 1 è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione, pena – assortita dall’obbligo di un trattamento ambulatoriale – che sta scontando presso il __________. Non si tratta quindi di una pena detentiva sospesa. L’art. 63b CP non si attaglia manifestamente alla fattispecie: la norma non può pertanto essere base legale per la misura terapeutica stazionaria.

                                         2.4.2.

                                         Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’internamento, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria secondo gli art. 59-61 CP risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori (art. 65 cpv. 1 frase 1 CP).

                                         Il disposto in questione rinvia, così come l’art. 63b cpv. 5 CP sul quale si è fondato il giudice dell’applicazione della pena, agli art. 59-61 CP. Le norme sono pertanto, nel merito, di analogo contenuto.

                                         Competente per ordinare la misura in applicazione dell’art. 65 cpv. 1 frase 1 CP è nondimeno il giudice che ha pronunciato la pena od ordinato l’internamento (art. 65 cpv. 1 frase 2 CP). Non, quindi, un altro giudice, come il giudice dell’applicazione della pena, competente – oltre che per quanto previsto all’art. 339 cpv. 1 lit. a-j CPP – ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi – tuttavia – i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP; messaggio 5.7.2006 inerente l’adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del CP del 13.12.2002, p. 4). Caso disciplinato, appunto, dall’art. 65 cpv. 1 frase 1 CP.

                                         Nella fattispecie, in ragione dell’art. 339 cpv. 2 CPP [le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza del presidente della Corte qualora questa abbia giudicato con l’intervento degli assessori-giurati (messaggio 5.7.2006 inerente l’adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del CP del 13.12.2002, p. 10)], competente in merito è di conseguenza il presidente della Corte delle assise criminali che, il 24.8.2005, ha condannato RI 1 alla pena di quattro anni di reclusione (inc. TPC __________).

                                         2.4.3.

                                         La Camera dei ricorsi penali – accertata l’incompetenza del giudice dell’applicazione della pena, che ha statuito in violazione dell’art. 65 cpv. 1 frase 2 CP – non può pertanto esprimersi nel merito del gravame. Essa è infatti autorità di ricorso – con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP), facoltà di esame che le impone di annullare una decisione anche per motivi differenti da quelli invocati nel gravame – contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena solo nei casi di cui all’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP (art. 341 cpv. 1 lit. b CPP), casi che evidentemente presuppongono la competenza dell’autorità inferiore.

                                         La decisione 15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. GIAP __________) è annullata per difetto di competenza.

                                         2.5.

                                         L’inc. GIAP __________ [senza l’atto n. 1 (decisione 15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena)] è trasmesso al presidente della Corte delle assise criminali, che – preso atto della soppressione del trattamento ambulatoriale – procederà nei suoi incombenti.

                                   3.   Il gravame è evaso ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 59/63/63a/63b/65 CP, 339/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso 22.2.2008 è evaso ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione 15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. GIAP __________) è annullata per difetto di competenza.

                                 §§   L’inc. GIAP __________ [senza l’atto n. 1 (decisione 15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena)] è trasmesso per competenza al giudice Giovanna Roggero-Will, presidente della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________).

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.60 — Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2008 60.2008.60 — Swissrulings