Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 09.06.2008 60.2008.46

9. Juni 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,694 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali

Volltext

Incarto n. 60.2008.46  

Lugano 9 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/12.2.2008 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 14/15.2.2008 del giudice della Pretura penale – che si rimette al giudizio di questa Camera –, 14/18.2.2008 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che contesta la pretesa per danno materiale e, in capo alle spese legali, reputate eccessive, si rimette al giudizio di questa Camera – e 19/21.2.2008 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;

preso atto che il 13/14.2.2008 l’avv. PR 1, su richiesta 12.2.2008 di questa Camera, ha informato che le poste del danno di cui postula, per il suo cliente, la rifusione non sono coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazione o da altri terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 30.4.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, per il tramite del giardiniere __________, tagliato delle piante sulla particella n. __________ del RFD di __________, di proprietà di __________, senza il permesso di quest’ultima, causando così un danno alla sua proprietà” e di violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP “per avere, per il tramite del giardiniere __________, indebitamente e contro la sua volontà, violato il domicilio di __________, penetrando nel suo giardino, se pur per pochi centimetri e solo con le braccia e con attrezzi, al fine di tagliare delle piante”, fatti avvenuti a __________ il 25.2.2006;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 950.-- (cinque aliquote da CHF 190.--) – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni –, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che ha rinviato la parte civile al competente foro (DA __________);

                                         che con scritto 7/8.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con sentenza 8.11.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'277.--, oltre interessi, di cui CHF 3'940.45 per spese legali e CHF 1'336.55 per danno materiale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 20.4.2006 (cfr. nota professionale, doc. D), prima dell’emanazione del decreto di accusa 30.4.2007 (DA __________) in applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando l’istante non era ancora formalmente accusato [la notifica di procedimento penale 3.8.2006 (AI 6) non costituendo peraltro una promozione dell’accusa giusta gli art. 188 ss. CPP];

                                         che la fattispecie non presentava particolari difficoltà fattuali e/o giuridiche, da imporre – già in sede di informazioni preliminari, che hanno sostanzialmente comportato alcuni interrogatori, tra i quali quello del qui istante (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 2.8.2006, AI 5) – la presenza di un legale;

                                         che la pena proposta nel predetto decreto di accusa suggerisce peraltro che si trattava di un caso di poco conto;

                                         che dal verbale di audizione 8.5.2006 dell’istante (allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 2.8.2006, AI 5) si evince inoltre come questi fosse perfettamente in grado di spiegare le sue ragioni in capo agli avvenimenti imputatigli;

                                         che di conseguenza, fino all’emanazione del decreto di accusa in questione, IS 1 non può essere considerato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP;

                                         che pertanto le spese di patrocinio precedenti il 30.4.2007 restano a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'940.45, oltre interessi [di cui CHF 3'150.-- di onorario (12 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 516.-- di spese e CHF 274.45 di IVA (doc. C/D)];

                                         che, come detto, non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni precedenti l’emanazione del decreto di accusa 30.4.2007 (DA __________);

                                         che la tariffa applicata ed il dispendio orario sono, per il resto, conformi ai suddetti principi;

                                         che l’onorario riconosciuto ammonta quindi a CHF 1'625.--, pari a 6 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, di cui CHF 1'375.-- per 330 minuti (dal 2.5.2007) e CHF 250.-- per 60 minuti inerenti l’esame degli atti (prestazione indicata nella nota come effettuata prima del 30.4.2007, ma comunque necessaria per la preparazione del dibattimento);

                                         che le spese sono ammesse come esposte, ossia in CHF 261.-- [CHF 206.-- (dal 2.5.2007) + CHF 30.-- quale apertura incarto + CHF 25.-- quale “Bolletta Ministero pubblico”];

                                         che l’IVA ammonta a CHF 141.45 (su CHF 1'861.--);

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'027.45;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 11.2.2008 della presente istanza;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante domanda il risarcimento di CHF 1'336.55, oltre interessi, corrisposti allo __________ per i lavori di misurazione e l’allestimento della planimetria relativa alla posizione della rete metallica tra i fondi n. __________ e n. __________ RFD __________ (doc. E);

                                         che “in base a questo documento, il giudice della Pretura penale ha potuto accertare che le piante tagliate, per le quali IS 1 era stato accusato, si trovavano tutte sul fondo __________ e non sul fondo n. __________, di proprietà della __________ (…). Per questo motivo lo ha prosciolto dalle accuse (…)” (istanza 11/12.2.2008, p. 2);

                                         che “questa spesa è stata causata dal procedimento penale. IS 1 aveva infatti rispettato i termini di confine, ma per poter dimostrare l’infondatezza delle accuse ha dovuto far allestire una planimetria del geometra ufficiale, in modo da poterla sottoporre al giudice penale. Si tratta quindi di un danno che deve essere risarcito” (istanza 11/12.2.2008, p. 2 s.);

                                         che nondimeno, interrogato l’8.5.2006, il qui istante ha asserito che “devo dire che sul confine con la proprietà __________ vi era una siepe di alloro che con il tempo è cresciuta a dismisura e parte dei rami hanno invaso la proprietà confinante conglobando nei rami stessi la vecchia rete di recinzione, la quale si è deformata, ed allo stato attuale è difficile capire dove sia il confine esatto tra le due proprietà. A questo proposito aggiungo che abbiamo dato incarico al geometra revisore di __________ di fare la verifica dei confini, con la ricerca dei termini e la posa dei relativi picchetti di segnalazione” (verbale di interrogatorio 8.5.2006, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 2.8.2006, AI 5);

                                         che, in queste circostanze, si deve concludere che questa spesa, di cui domanda la rifusione, sarebbe intervenuta in ogni caso, essendo manifestamente di importanza – a prescindere dal procedimento penale – stabilire i confini esatti tra le due proprietà;

                                         che la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;

                                         che IS 1 protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari, per cui l’onere lavorativo può essere reputato limitato;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'277.45, di cui CHF 2'027.45, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 250.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 8.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'277.45, oltre interessi del 5% su CHF 2'027.45 dall’11.2.2008.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.46 — Ticino Camera dei ricorsi penali 09.06.2008 60.2008.46 — Swissrulings