Incarto n. 60.2008.351
Lugano 20 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.11.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 15.11.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 11/12.11.2008 del procuratore pubblico, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, chiedendo contestualmente che l’istanza venga esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera;
richiamate le osservazioni 12/13.11.2008 della Divisione della giustizia, di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione;
preso atto che, su richiesta 7.11.2008 di questa Camera, con scritto 10/11.11.2008 l’avv. PR 1 ha informato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno fatte valere non sono coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o, più in generale, da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 3.11.2004 __________ __________, in quel periodo direttore con diritto di firma collettiva a due della Società __________ __________ __________ __________, __________ (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone __________), si è presentato presso la polizia per sporgere denuncia penale, in nome e per conto della citata società, nei confronti della dipendente IS 1 per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e falsità in documenti, la quale – in sintesi – avrebbe, senza alcuna autorizzazione, prelevato dalla cassaforte della ditta l’importo di € 1'000.-- e avrebbe inoltre allestito una fattura fittizia; egli ha parimenti segnalato che il 22.9.2009 la società ha sporto denuncia penale contro ignoti, poiché il 21/22.9.2004 sarebbe stato asportato del denaro contante (€ 48’899.23 e CHF 9'788.--, in parte dalla cassaforte, in parte da una cassetta di sicurezza) ai danni della medesima (cfr., nel dettaglio, verbali d’interrogatorio di polizia 3.11.2004, ore 12:25 e ore 16:05, di __________ __________, entrambi annessi al rapporto d’arresto 3.11.2004, AI 2);
che lo stesso giorno IS 1 è stata arrestata su ordine del procuratore pubblico Nicola Respini ["per essersi, a __________, presso gli uffici della ditta __________ __________, il 2 novembre 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriata della somma di EU 1'000.--, che le era stata affidata in qualità di __________, prelevandola dalla cassaforte della ditta, senza l’autorizzazione del direttore, rispettivamente per avere sottratto questo importo nonché per avere il 2/3 novembre 2004, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso o alterato un documento vero e segnatamente per avere falsificato la fattura 2 novembre 2004 (…) emessa dalla ditta __________ __________ a carico di __________ __________, __________, nonché alterato il foglio cassa, correggendo su entrambi i documenti l’importo di EU 1'190.-- in EU 190.--" (ordine di arresto 3.11.2004, AI 1)], con contestuale promozione dell’accusa per titolo di appropriazione indebita, sub. furto e falsità in documenti (AI 2 e AI 3);
che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico e di preminenti motivi d’interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (AI 4);
che l’accusata è stata scarcerata il 12.11.2004, previo versamento di una cauzione di CHF 5'000.-- (AI 11);
che con decreto 15.11.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di IS 1 in assenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato di appropriazione indebita ["(…) basti solo ricordare come al momento del prelevamento della somma di Euro 1000.00 dalla cassaforte della ditta __________ __________, IS 1 era in grado di immediatamente restituire l’importo, in quanto sulla sua relazione bancaria presso il __________ __________ aveva una disponibilità di oltre CHF 9'000.-- (Ersatzbereitschaft)" (decreto di abbandono 15.11.2007, __________, p. 4)];
per l’ipotesi di reato di falsità in documenti il magistrato inquirente ha ritenuto che il documento fittizio da lei creato non avesse alcuna portata giuridica;
circa il furto commesso il 21/22.9.2004 ai danni della società ha rilevato che l’inchiesta condotta dalla polizia giudiziaria non aveva evidenziato prove riconducibili alla denunciata (ABB __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili pari a CHF 1'500.--, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 10'189.25 oltre interessi al 5% dal 27.11.2007, di cui CHF 8'689.25 per spese legali e CHF 1'500.-- a titolo di torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'689.25, di cui CHF 7'200.-- a titolo di onorario (24 ore a CHF 300.--/ora), CHF 875.50 di spese e CHF 613.75 di IVA;
che l’istante ritiene giustificata la tariffa di CHF 300.--/ora sostenendo di avere "(…) avuto vari colloqui con l’istante, il di lei marito, con il Procuratore pubblico avv. Nicola Respini, con il legale __________ dell’istante, avv. __________ __________ del foro di __________ ", di aver "(…) esaminato l’intero incarto penale, ivi compresa la documentazione acquisita mediante domanda di assistenza giudiziaria avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ ", di aver "(…) curato il dissequestro degli averi bancari dell’istante", di aver "(…) presenziato ai verbali di interrogatorio, segnatamente a quello dell’istante che si è tenuto avanti il Magistrato inquirente in data 17 aprile 2007" (istanza 5/6.11.2008, p. 5);
che nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che appare giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di ardua lettura);
che unitamente allo scritto 4.11.2004 l’avv. PR 1 ha trasmesso al Ministero pubblico copia di una dichiarazione datata 4.11.2004 mediante la quale il marito della qui istante, __________ __________, ha nominato quali difensori di fiducia della moglie l’avv. PR 1, __________, e l’avv. __________, __________ (AI 6);
che dal dettaglio della nota professionale emerge che l’avv. PR 1 ha inviato numerosi telefax e ha avuto vari colloqui telefonici con l’avv. __________ __________ (doc. 1.b annesso all’istanza 5/6.11.2008);
che nonostante l’istante, cittadina __________, sia residente in __________, i fatti per i quali è stata promossa l’accusa a suo carico e per i quali è stato poi abbandonato il procedimento penale sono accaduti nel Canton Ticino (a __________) e non in __________;
che la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 17.11.2004 presentata dal magistrato inquirente alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di __________, __________, concerneva una richiesta di assistenza nell’acquisire, presso i rispettivi operatori di telefonia __________, i tabulati riguardanti il traffico delle chiamate in entrata e in uscita, nonché dell’identificazione della cella, inerenti il periodo compreso tra il __________, delle utenze in uso alla qui istante e al di lei marito (AI 14 e AI 28), e non necessitava l’intervento di un legale __________;
che da un’attenta lettura dell’incarto penale – nonostante abbia in particolare comportato una domanda rogatoriale, il sequestro di una relazione bancaria intestata all’istante e un interrogatorio della qui istante dinanzi al Ministero pubblico – emerge che la fattispecie non presentava specifiche difficoltà di fatto e di diritto;
che non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati;
che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti all’avv. __________ __________ e all’avv. __________ (sua collaboratrice) (colloqui telefonici e invio/ricezione fax) restano a carico della qui istante;
che nel caso in esame non si giustifica inoltre applicare la tariffa di CHF 300.--/ora, non essendo conforme ai principi suesposti, ritenuto come la fattispecie – come detto – non era particolarmente complessa né dal profilo fattuale, né dal profilo giuridico;
che si giustifica quindi di ammettere una tariffa pari a CHF 250.--/ora;
che viene riconosciuto, a titolo di onorario, un importo limitatamente a CHF 3'437.50 (pari a 13 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), non essendo state considerate le prestazioni relative all’avv. __________ __________ e all’avv. __________ per i motivi sopra esposti, nonché le prestazioni del 27.8.2009, 17.9.2008 e 12.10.2007 ("lettera a MP __________ "), poiché tali lettere non risultano agli atti;
che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 264.15 [non sono state riconosciute le spese inerenti all’avvicendamento dei patrocinatori, che, come già sopraccitato, restano a carico dell’istante; sono state ridotte le spese inerenti ai colloqui telefonici effettuati all’interno del Canton Ticino a CHF 0.15/minuti (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________); infine sono state ridotte a CHF 40.-- le spese concernenti la trasferta del 9.11.2004 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta __________ (secondo l’“indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno, verso il Ticino” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)];
che l’IVA pari a CHF 613.75 non può essere risarcita, essendo IS 1 domiciliata all’estero, come peraltro rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue osservazioni;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 5.11.2008 della presente istanza;
che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 3'701.65, oltre interessi al 5% dal 5.11.2008;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che l’istante domanda CHF 1'500.-- quale risarcimento per i dieci giorni (CHF 150.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che IS 1 è stata arrestata il 3.11.2004, alle ore 16:30, ed è stata scarcerata il 12.11.2004 (rapporto d’arresto 3.11.2004, p. 1, AI 2 e ordine di scarcerazione 12.11.2004, AI 11);
che essa è pertanto stata privata della libertà personale per dieci giorni;
che – in difetto di elementi che giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo di CHF 1'500.--, oltre interessi al 5% dal 27.11.2007, come domandato;
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 15.11.2007 e dalla presente decisione;
che a titolo di ripetibili di questa sede chiede la somma di CHF 1'500.--;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 750.--, comprendente onorario e spese;
che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'951.65, di cui CHF 3'701.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 1'500.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 750.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 350.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 15.11.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'951.65, oltre interessi al 5% su CHF 3'701.65 dal 5.11.2008 e su CHF 1'500.-- dal 27.11.2007.
2. La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 350.-- (trecentocinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria