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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.336

4. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·456 Wörter·~2 min·6

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.336  

Lugano 4 dicembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.10.2008 presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere copia di due decreti di accusa emanati a suo carico;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di IS 1, qui istante, sono stati emanati due decreti di accusa: il primo il 3.4.2000 dal procuratore pubblico Rosa Item (DAP __________) e il secondo il 13.6.2005 dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (DA __________). Entrambi i decreti sono debitamente cresciuti in giudicato.

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede di poter ottenere copia dei due surriferiti decreti di accusa, essendosi candidato come agente presso un’agenzia di sicurezza.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (quale accusato) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia dei due decreti emanati a suo carico e che lo riguardano personalmente. L’istanza è quindi accolta. Copia dei due decreti vengono trasmessi all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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