Incarto n. 60.2008.287
Lugano 2 febbraio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Raffaello Balerna (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.4.2007 presentata dalla
IS 1,
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti dell’inc. MP __________ inerente, tra gli altri, PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 4.5.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che preavvisa favorevolmente la domanda – e 4/7.5.2007 di PI 2 – che postula il solo parziale accoglimento dell’istanza –;
preso atto dello scritto 18.5.2007 del magistrato inquirente, che – su richiesta 9.5.2007 di questa Camera – precisa gli elementi di una possibile sottrazione fiscale;
ritenute le ulteriori osservazioni 25/29.5.2007 di PI 2 – che, come in precedenza, si oppone alla compulsazione di tutti gli atti del procedimento penale – e 31.5/1.6.2007 della IS 1 – che ritiene di avere un interesse legittimo all’esame dell’intero incarto –;
richiamato infine lo scritto 20/21.10.2008 di PI 2, che – richiesto da questa Camera il 6.10.2008 di indicare, in ossequio alla decisione TF __________ del 28.7.2008 che aveva annullato il giudizio 28.6.2007 di questa Camera sulla medesima istanza (inc. __________), gli atti del procedimento penale inc. MP __________ che non avrebbero avuto alcuna potenziale utilità dal profilo fiscale – si rimette al giudizio di questa Camera facendo per il resto riferimento alle precedenti osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 17.4.2007 il procuratore pubblico ha segnalato all’Ispettorato fiscale – in applicazione dell’art. 185 LT – che nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ promosso, tra gli altri, nei confronti di PI 2 emergevano “(…) elementi di una possibile sottrazione fiscale (…)” di quest’ultimo.
2. Con istanza 20/23.4.2007 la IS 1 – invocando gli art. 185 LT e 112 LIFD – ha domandato, in ossequio alla giurisprudenza di questa Camera di cui alla decisione 4.7.2006 (inc. __________), l’autorizzazione a compulsare l’intero incarto inerente il citato procedimento penale al fine “(…) di verificare la completezza dei dati fiscali dichiarati (…)” da PI 2 (istanza 20/23.4.2007, p. 2).
3. Il 9.5.2007 questa Camera ha chiesto al magistrato inquirente di precisare “(…) quali sono gli elementi (con riferimento a quali atti contenuti nell’incarto) di una possibile sottrazione fiscale dell’indagato, oggetto della sua segnalazione 17.4.2007 alla IS 1”.
Il procuratore pubblico, il 18.5.2007, ha rilevato che “(…) gli elementi di una possibile sottrazione fiscale sono riferiti innanzitutto alla questione dell’onorario di CHF 150'000.-- che l’avv. PI 2 ha dichiarato di aver ricevuto nel corso del mese di settembre/dicembre 1999 da __________, questione riconosciuta di rilevanza fiscale anche dall’avv. PR 1 nelle osservazioni del 4 maggio 2007. Ulteriori elementi sono costituiti: dal fatto che il pacchetto della __________ è stato dichiarato al fisco soltanto il 31 agosto 2005 con la dichiarazione d’imposta 2004, malgrado egli abbia dichiarato nel corso dell’inchiesta di esserne diventato proprietario nel 2001, escutendo le azioni che gli erano state date in pegno da __________ (verbale 16 febbraio 2006 a pag. 4); la problematica delle azioni __________, che era proprietaria del mappale n. __________ RFD di __________; si tratta di un complesso di rustici ristrutturati dall’avv. PI 2 e rivenduti previa costituzione in PPP. Il fisco ha diritto di compulsare tutti i verbali fatti dalla sottoscritta all’avv. PI 2 (con annessa documentazione), gli atti sequestrati in occasione delle due perquisizioni presso lo studio dell’avv. PI 2 e la documentazione prodotta da PI 2 a giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________” (scritto 18.5.2007, p. 1 s.).
PI 2 – con riferimento al principio di proporzionalità tra l’interesse personale della persona sotto inchiesta e quello pubblico dell’autorità fiscale – ha domandato, con osservazioni 25/29.5.2007, che hanno completato le precedenti osservazioni 4/7.5.2007, che l’istante potesse esaminare unicamente i suoi verbali di interrogatorio 16.2.2006 (p. 1/2/4) e 29.8.2006 (p. 7/8), la documentazione allegata al suo verbale di interrogatorio 16.2.2006 contestuale alle questioni fiscali, la documentazione da lui prodotta circa la giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________ e la documentazione relativa alla concessione in garanzia a suo favore delle azioni __________ rispettivamente alla loro escussione.
4. Con decisione 28.6.2007 questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza in considerazione dell’interesse giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento penale e del principio di proporzionalità, autorizzando la IS 1 a compulsare l’incarto in questione limitatamente ai verbali di interrogatorio 16.2.2006 (p. 1/2/4) e 29.8.2006 (p. 7/8) di PI 2, alla documentazione allegata al verbale di interrogatorio 16.2.2006 di quest’ultimo contestuale alle questioni fiscali, alla documentazione prodotta da PI 2 circa la giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________ ed alla documentazione relativa alla concessione in garanzia a favore di PI 2 delle azioni __________ rispettivamente alla loro escussione, riservato – ovviamente – il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1 (inc. __________).
5. Il Tribunale federale, adito con ricorso in materia di diritto pubblico 31.8/3.9.2007 dalla IS 1, ha accolto – nella misura in cui era ammissibile – il gravame annullando la predetta decisione 28.6.2007 e rinviando alla Camera dei ricorsi penali gli atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Questa Camera doveva applicare alla fattispecie, per analogia con l’assistenza giudiziaria internazionale, il criterio dell’utilità potenziale, in base al quale la cooperazione poteva essere rifiutata solo se gli atti richiesti non apparivano in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e manifestamente inadeguati a far progredire l’inchiesta. Ha inoltre evidenziato che incombeva in primo luogo alla persona interessata dalle indagini l’onere di dimostrare, in maniera chiara e precisa, in che misura le informazioni ed i documenti da trasmettere non avrebbero presentato alcun interesse per l’autorità richiedente. Se l’interessato ometteva di determinarsi o si pronunciava al riguardo in maniera insoddisfacente, l’autorità giudiziaria che verificava la fondatezza della domanda di assistenza doveva comunque effettuare la cernita degli atti (considerando 6.4., decisione TF __________ del 28.7.2008).
6. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).
Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
7. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________), come del resto ritenuto anche dal Tribunale federale (decisione TF __________ del 28.7.2008, considerando 4.).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso – come detto al considerando 5. – si è espresso il Tribunale federale (decisione TF __________ del 28.7.2008, considerando 6.1.):
“D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
8. L’Alta Corte ha ritenuto incontestato che dagli accertamenti esperiti dal procuratore pubblico nei confronti di PI 2 emergevano aspetti di rilevanza fiscale e quindi informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione fiscale (considerando 6.2., decisione TF __________ del 28.7.2008). Ciò che fonda, a non averne dubbio, un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad ispezionare gli atti.
Nel giudizio annullato questa Camera aveva già riconosciuto un manifesto interesse giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento penale promosso a carico, tra gli altri, di PI 2 (considerando 6., inc. __________).
Questa Camera, dopo esame dell’inc. MP __________, reputa che tutti gli atti sono potenzialmente utili per il procedimento fiscale, ritenuto per il resto che PI 2 non ha collaborato e non ha evidenziato i documenti che – a mente sua – sono suscettibili di non essere trasmessi alla qui istante.
9. La domanda è accolta. L’istante, tenuta al segreto d’ufficio e fiscale, potrà compulsare l’inc. MP __________ (e, se del caso, fotocopiare i documenti necessari ai fini del procedimento fiscale).
10. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta: la IS 1, __________, è autorizzata ad esaminare (e, per quanto necessario, a fotocopiare) gli atti del procedimento penale inc. MP __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria