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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.09.2008 60.2008.219

11. September 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·445 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione atti

Volltext

Incarto n. 60.2008.219  

Lugano 11 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/9.7.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in relazione al quale erano state sequestrate e consegnate delle armi;  

richiamate le osservazioni 14.7.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

preso atto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) per titolo di infrazione alla LStup, conclusosi con l’emanazione di un decreto d’accusa del 24.1.2008 (DA __________ cresciuto in giudicato.

                                   2.   In relazione ad una richiesta di restituzione di armi, la Sezione istante chiede di potere visionare l’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico non si è opposto, mentre PI 1Gheno non ha presentato osservazioni.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.

                                   5.   L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

                                   6.   Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno prelevate tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

__________  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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