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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.02.2008 60.2008.2

18. Februar 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·794 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.2  

Lugano 18 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.12.2007/2.1.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 9.1.2008 del patrocinatore di PI 2 con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 9.1.2008 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali comunica il proprio preavviso favorevole;

richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del patrocinatore di PI 5 e PI 6 con le quali si rimette al giudizio di questa Camera, ma chiede di limitare l’accesso agli atti;

ritenuto che PI 3, PI 4 e PI 7, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________).

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) tra la __________ e la massa fallimentare della __________ in liquidazione. In questo ambito è stato chiesto il richiamo in sede civile dell’incarto penale surriferito. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, così come il patrocinatore di PI 2. Il patrocinatore di PI 5 e PI 6 chiede di limitare l’accesso all’incarto, rimettendosi al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Deve esistere anche un nesso tra l’incarto penale richiamato e l’incarto civile.

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. __________ e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.

                                   6.   L’istanza è di principio accolta. Per rispetto al principio della proporzionalità, si impongono alcune limitazioni. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante dal Ministero pubblico: le parti potranno consultarlo senza estrarre copie degli atti. Dovranno poi indicare al pretore quali atti chiedono di acquisire in causa: spetta al giudice civile il compito di verificare e di decidere sulla loro pertinenza ed escludere eventuali atti relativi alle parti civili non pertinenti al contenzioso civile.

                                         Non si giustifica un preventivo esame di questa Camera di tutti gli atti dell’incarto penale, a maggior ragione considerato come le parti, a conoscenza degli atti dell’incarto, siano chiamate a collaborare, indicando almeno cosa possa essere trasmesso o cosa non vada trasmesso: una generica contestazione non è sufficiente.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7 patr. da: PR 4 3, 4 patr. da: PR 2 5, 6 patr. da: PR 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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