Incarto n. 60.2008.196
Lugano 11 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.6.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 21/23.7.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia penale dell’11.2.1999 presentata dall’ing. __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) per titolo di truffa a carico di __________ in relazione a fatti connessi alla successione della defunta __________. Il procedimento penale si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del 25.4.2007 (NLP __________).
2. Presso la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria tra le medesime parti (inc. __________) in relazione ad un legato di un testamento della defunta __________. In questo contesto è stato richiesto ed ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso vi è certamente una connessione tra il procedimento civile e quello penale, essendo in gioco le medesime parti ed essendoci un nesso tra i due incarti. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante, con onere di ritornarlo al Ministero pubblico.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria