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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2008 60.2008.143

20. Mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·432 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.143  

Lugano 20 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.3/29.4.2008 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 3.9.2007 (NLP __________) emanato nei suoi confronti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico inizialmente di ignoti (MP __________), sfociato poi in un decreto di non luogo a procedere del 3.9.2007 nei confronti del qui istante (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede copia del decreto di non luogo a procedere emanato nei suoi confronti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale inchiestato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di ricevere copia della decisione a suo favore appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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