Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.114

16. Mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·781 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.114  

Lugano 16 maggio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.4.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale nell’ambito del quale sono stati richiamati gli incarti fiscali dell’accusato;

richiamate le osservazioni 16.4.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate altresì le osservazioni 17/18.4.2008 del patrocinatore dell’avv. PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta e di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 2 (inc. MP __________) attualmente ancora in fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento il procuratore pubblico ha richiamato dall’ispettorato fiscale gli incarti dell’accusato (con scritto __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la __________ chiede di poter aver accesso all’intero incarto penale, in particolare adducendo che vi è in corso un’ispezione fiscale presso l’avv. PI 2, e che in particolare ci sarebbero dei sospetti in relazione ad un brevetto relativo ad un’impallinatrice. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico e il patrocinatore dell’avv. PI 2 hanno dato il loro accordo.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

                                   5.   Nel presente caso, in considerazione dell’ispezione fiscale in corso ed i sospetti indicati nella richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo a permettere l’accesso agli atti del procedimento penale, come richiesto.

                                   6.   L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, un rappresentante della Divisione istante potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Ministero pubblico ed eventualmente estrarre copia degli atti pertinenti il procedimento fiscale.

                                   7.   Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.114 — Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.114 — Swissrulings