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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.103

16. Mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·756 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.103  

Lugano 16 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.3/2.4.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 4/7.4.2008 del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

richiamate altresì le osservazioni 14.4.2008 di PI 2 e PI 3 (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________), e 14/15.4.2008 di PI 4 (patr. da: avv. PR 2, __________), entrambe concludenti per la reiezione dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia a carico di due cittadini __________, che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di un ex funzionario dell’istituto bancario.

                                   2.   Uno dei clienti ha iniziato una causa civile ordinaria contro il __________ presso la Pretura qui istante (inc. __________). In questo ambito è stato chiesto e concesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale surriferito. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che i patrocinatori di PI 4 e di PI 2 e di PI 3 si oppongono al richiamo.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                           Inoltre deve esistere un legame tra il complesso di fatti alla base del procedimento richiamato con quello della causa civile richiamante.

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo. I motivi contrari addotti non sono tali da eliminare o prevalere sull’interesse della giustizia civile: rispetto alla precedente decisione di questa Camera, occorre considerare che nel frattempo è stata iniziata una causa civile, ciò che modifica la situazione di fatto rispetto alla sentenza del 29.10.2004 (inc. __________).

                                   6.   L’istanza è accolta con le seguenti restrizioni. Dopo la crescita in giudicato di questa decisione, l’incarto sarà inviato dal Ministero pubblico alla Pretura istante, che lo metterà a disposizione delle parti, permettendo loro di indicare quali atti vogliono acquisire agli atti della causa civile, verificando in concreto la pertinenza degli atti indicati con la causa civile, e permettendo alle parti di estrarre copie.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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