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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.04.2007 60.2007.97

27. April 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·575 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già indagato/accusato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.97  

Lugano 27 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/14.3.2007 presentata da

IS 1 , patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 14.3.2007, nel quale ha specificato il modo di invio delle decisioni richieste;

richiamato lo scritto 27.3.2007 con il quale il procuratore pubblico comunica di non avere ulteriori osservazioni;

richiamato lo scritto 28/29.3.2007 del patrocinatore degli PI 1, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia presentata dagli PI 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1, conclusosi con un decreto di non luogo procedere del 25.1.2006 (NLP __________) e con un decreto d’accusa sempre del 25.1.2006 (DA __________), cresciuti in giudicato.

                                   2.   Con la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere accesso all’incarto ed eventualmente fotocopiarlo in vista di un’eventuale richiesta di revisione. Il procuratore pubblico ed il rappresentante degli PI 1 non si sono opposti, ma si sono rimessi al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso, la richiesta di accesso agli atti è avanzata con riferimento ad un’eventuale domanda di revisione: non ci sono inoltre elementi tali da rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo indicata dai lavori preparatori.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con la possibilità di estrarre fotocopie.

                                   7.   Tassa di giustizia e spese (contenute al minimo) sono poste a carico di chi le ha originate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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