Incarto n. 60.2007.92
Lugano 2 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/12.3.2007 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere copia della sentenza di condanna di PI 2 con riferimento ad una causa pendente presso il Tribunale di;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera;
richiamate le osservazioni 14/15.3.2007 del procuratore pubblico PI 1, mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
preso atto che il patrocinatore dell’istante ha eletto domicilio presso lo __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato in un atto d’accusa (ACC __________) e in un giudizio di condanna da parte della Corte delle assise correzionali di __________ del 9.5.2006 (inc. TPC __________), confermato anche in cassazione (inc. CCRP __________), ed attualmente pendente al Tribunale federale.
2. Con la presente istanza, la ex moglie chiede di ottenere copia della sentenza in relazione ad un’azione civile pendente presso il Tribunale di __________ relativa all’affidamento dei figli. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2, interpellato, non ha preso posizione.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico in relazione all’azione civile pendente presso il Tribunale di __________ (inc. __________), trattandosi inoltre di causa di stato civile riferita all’affidamento dei figli.
5. L’istanza è accolta. La sentenza di primo grado è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’istante, con l’avvertenza, da rendere nota anche alle autorità giudiziarie civili, che la stessa non è ancora cresciuta in giudicato.
6. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria