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Ticino Camera dei ricorsi penali 03.05.2007 60.2007.84

3. Mai 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·947 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.84  

Lugano 3 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/5.3.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di due incarti penali;  

richiamato lo scritto 7/8.3.2007 del patrocinatore di PI 7, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamato lo scritto 7/8.3.2007 del patrocinatore di PI 4, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 7/9.3.2007 del patrocinatore di PI 6, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera, ma chiede di adottare accorgimenti volti ad impedire l’estrazione di copie a tutela della riservatezza delle parti;

richiamate le osservazioni 9.3.2007 del procuratore pubblico PI 1 con riferimento all’incarto MP __________, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Camera, ma evidenzia la necessità di salvaguardare i diritti di terzi coinvolti e di prevedere l’accesso agli atti presso gli uffici del Ministero pubblico;

richiamato lo scritto 9/12.3.2007 del patrocinatore di __________, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera e chiede che non vengano rilasciate copie di verbali o documenti che non attengano all’oggetto della lite, rispettivamente che riguardino persone estranee alla medesima;

richiamato lo scritto 10/12.3.2007 di PI 8, che dichiara di non conoscere i fatti oggetto della causa civile;

richiamate le osservazioni 13.3.2007 del procuratore pubblico PI 2 con riferimento all’incarto MP __________, con le quali comunica il proprio nulla osta e chiede che l’accesso agli atti avvenga presso il Ministero pubblico data la mole dell’incarto;

richiamato lo scritto 20.3.2007 del patrocinatore di PI 3, mediante il quale chiede che i presupposti dell’art. 27 CPP siano verificati da questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un esposto penale del 13.10.2003 presentato dall’attore della causa civile pendente presso la IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale in relazione alla gestione di beni di clienti da parte della __________ depositati presso __________ (inc. __________). Un altro procedimento penale era stato in precedenza aperto (inc. MP __________) a carico di alcuni alti funzionari della __________.

                                   2.   In sede civile (inc. __________ presso la Pretura istante) l’attore ha richiamato il primo incarto (inc. MP __________) in quanto riferito al medesimo complesso di fatti e il secondo incarto (inc. MP __________) in relazione ad una deposizione (del 28.10.2003) di una persona della __________ relativa ai rapporti con la __________. Nessuno si è opposto all’istanza, ma entrambi i procuratori pubblici hanno evidenziato la necessità di tutelare le parti coinvolte e la necessità di permettere l’accesso agli atti presso gli uffici del Ministero pubblico.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale inc. MP __________ e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). Analogamente deve essere ammesso un nesso tra l’azione civile ed il verbale 28.10.2003 dell’inc. MP __________. Di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   L’istanza è accolta. Per tutelare le altre parti ed i terzi non coinvolti nella vertenza civile occorre limitare le modalità di accesso agli atti. Le parti alla vertenza civile potranno pertanto accedere ai due incarti (inc. MP __________ ed inc. MP __________) presso gli uffici del Ministero pubblico, esaminando gli atti ed indicando quelli che intendono acquisire in sede civile. Gli stessi saranno fotocopiati da parte del Ministero pubblico (con rimborso del relativo costo) e trasmessi da quest’ultimo direttamente al pretore, il quale vaglierà la pertinenza degli atti trasmessi rispetto alla vertenza civile, acquisendo in sede civile quelli ritenuti pertinenti in vista dell’istruttoria probatoria e del giudizio.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 3 patr. da: PR 1 4. PI 4 4 patr. da: PR 2 5. PI 5 5 patr. da: PR 3 6. PI 6 6 patr. da: PR 4 7. PI 7 7 patr. da: PR 2 8. PI 8  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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